Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche una rigorosa tecnica argomentativa. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di questo aspetto, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi proposti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quali requisiti deve avere un’impugnazione per superare il vaglio di ammissibilità e arrivare a una discussione nel merito.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La decisione, confermata dalla Corte d’Appello di Milano, è stata impugnata dall’imputato dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente ha presentato diversi motivi di ricorso, integrati da una memoria successiva, cercando di smontare l’impianto accusatorio e di ottenere una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso, giudicati inidonei a innescare un reale controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. La Corte ha rilevato una carenza fondamentale: la mancanza di un confronto critico e specifico con le argomentazioni della Corte d’Appello.
La Critica sulla Responsabilità Penale
I giudici di legittimità hanno sottolineato come le doglianze relative all’affermazione di responsabilità fossero meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. Invece di contestare puntualmente il ragionamento logico-giuridico della Corte territoriale, il ricorso si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni. La sentenza d’appello, al contrario, aveva adeguatamente motivato la sussistenza di tutti gli elementi del reato, compreso quello psicologico, e aveva escluso la presenza della causa di non punibilità per reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis cod. pen.). Un ricorso che non si misura con queste specifiche argomentazioni è destinato a essere considerato generico e, quindi, inammissibile.
La Censura sul Trattamento Sanzionatorio
Analoga sorte è toccata al motivo di ricorso relativo alla quantificazione della pena. Anche in questo caso, la censura è stata ritenuta generica. La Corte d’Appello aveva spiegato logicamente le ragioni del lieve scostamento della pena base dal minimo previsto dalla legge. Il ricorrente, tuttavia, non ha affrontato questa motivazione, limitandosi a una critica astratta e non specifica, che non ha permesso alla Cassazione di valutare la fondatezza della doglianza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve configurarsi come un dialogo critico con la decisione che si contesta. È necessario che i motivi di ricorso attacchino specificamente i passaggi argomentativi della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o errori di diritto. Quando, come nel caso di specie, la Corte d’Appello ha scrutinato adeguatamente le questioni sollevate e ha fornito una motivazione puntuale e logica, il ricorrente ha l’onere di confrontarsi con essa in modo altrettanto specifico. In assenza di questo confronto, il ricorso perde la sua funzione e viene correttamente fermato al vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un monito per ogni difensore. La redazione di un ricorso per Cassazione efficace non può prescindere da un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente ribadire le proprie ragioni, ma è indispensabile individuare le specifiche carenze della motivazione del giudice precedente e articolarle in motivi chiari, pertinenti e specifici. La genericità delle censure si traduce inevitabilmente in un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le medesime censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con l’apparato argomentativo, logico e puntuale, della sentenza che si impugna.
Perché anche il motivo sulla pena è stato giudicato inammissibile?
Perché il ricorrente non ha affrontato la motivazione logica con cui la Corte d’Appello aveva giustificato il lieve scostamento della pena base dal minimo edittale, avanzando anche in questo caso censure di carattere generico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21822 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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n. 46274/23 Croce
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen. art. 611 c.p.p.” in data 6
Esaminati i motivi di ricorso nonché i “Motivi nuovi e memoria ex aprile 2024;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reat contestato (ribadite con la citata memoria) sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto co apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico e la carenza d presupposti di cui all’art. 393-bis cod. pen.;
Ritenuto inoltre che il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso attinente al tratta sanzionatorio (pure riproposto con la memoria citata), oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisione che ha logicamente argomentato in ordine al lieve scostamento dal minimo edittale per la pena base (pag. 8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/04/2024