Ricorso inammissibile: La Cassazione ribadisce l’onere di specificità dei motivi
Quando si impugna una sentenza, non basta dissentire. È fondamentale articolare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha messo in luce come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta di motivi generici e ripetitivi. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti formali e sostanziali di un’impugnazione efficace, in particolare nel processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo, emessa dalla Corte d’Appello, per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza alla Suprema Corte.
L’Ordinanza della Cassazione e il ricorso inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità, tuttavia, non è stato favorevole al ricorrente. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede in un’analisi del merito della colpevolezza, ma in una valutazione preliminare sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. I giudici hanno riscontrato che le ‘doglianze’ (ovvero i motivi di lamentela) presentate erano eccessivamente generiche. In sostanza, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è un chiaro monito sul rigore richiesto nella redazione degli atti di impugnazione. I giudici hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’. I giudici di secondo grado avevano scrupolosamente verificato la sussistenza di tutti i presupposti del reato contestato, compreso l’elemento psicologico, ovvero l’intenzione del soggetto di opporsi all’atto del pubblico ufficiale.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto formulare critiche specifiche, capaci di minare la coerenza logica e la correttezza giuridica del ragionamento seguito dalla Corte territoriale. Al contrario, il ricorso si è rivelato una mera enunciazione di principi, una riproduzione di argomenti già vagliati, dimostrando di non ‘misurarsi affatto’ con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati. Questa carenza ha reso il ricorso privo della sua funzione essenziale, trasformandolo in un tentativo inidoneo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione non è una semplice replica del giudizio d’appello. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della decisione che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici che inficerebbero la sentenza. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa decisione rappresenta un’ulteriore conferma della necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente ineccepibile nella redazione degli atti processuali, pena la preclusione dell’accesso al giudizio di legittimità e l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano generiche e si limitavano a riprodurre argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha affermato la Cassazione riguardo alla sentenza della Corte d’Appello?
La Cassazione ha rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era basata su un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’ e aveva correttamente accertato la presenza di tutti i presupposti del reato, incluso l’elemento psicologico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21812 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46224/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen i motivi di ricorso;
Esaminati
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vaglia dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22/04/2024