Ricorso inammissibile: quando le censure sono generiche
Introduzione
Nel processo penale, l’atto di impugnazione deve possedere requisiti di specificità ben precisi. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando come la genericità delle censure conduca inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da una condanna per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la contestazione dell’affermazione di responsabilità penale e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte Suprema ha bocciato il ricorso definendolo ‘generico’. Ma cosa significa esattamente? Significa che l’appellante non ha presentato nuovi e specifici argomenti, ma si è limitato a:
1. Ripetere le stesse censure: Le critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello erano semplici enunciazioni riproduttive di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti nel giudizio precedente.
2. Mancato confronto con la sentenza: Il ricorso non si ‘misurava’ affatto con l’apparato argomentativo, puntuale e logico, utilizzato dalla Corte d’Appello. In pratica, ignorava le ragioni per cui i giudici di secondo grado avevano confermato la condanna, eludendo un confronto critico.
Anche la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata giudicata priva di specificità, in quanto meramente riproduttiva di profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni ritenute corrette e non illogiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello avesse adeguatamente scrutinato tutti gli elementi del caso. I giudici di secondo grado avevano infatti sottolineato la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (art. 337 c.p.), inclusa la piena realizzazione del reato (forma consumata e non tentata) e la presenza dell’elemento psicologico. Avevano altresì escluso la sussistenza dei presupposti per la causa di non punibilità speciale prevista dall’art. 393-bis c.p. (reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale).
Di fronte a un’analisi così dettagliata, il ricorso si è rivelato del tutto inadeguato. La Cassazione ribadisce, pertanto, un principio fondamentale del processo: non basta essere in disaccordo con una sentenza per impugnarla; è necessario articolare critiche specifiche che ne mettano in luce le presunte contraddizioni, illogicità o violazioni di legge, confrontandosi direttamente con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice che l’ha emessa. La mera riproposizione di tesi difensive già respinte non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rappresenta un monito importante: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente un ricorso per Cassazione, richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza che si intende contestare. Un ricorso fondato su motivi generici e ripetitivi è destinato al fallimento e comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende. Per avere successo, un’impugnazione deve essere analitica, puntuale e dimostrare in modo specifico dove e perché il giudice precedente ha errato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici e si limitano a riprodurre censure già esaminate e respinte dalla corte territoriale, senza confrontarsi in modo specifico con l’apparato argomentativo, puntuale e logico, della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando consiste in mere enunciazioni che riproducono critiche già vagliate, senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dal giudice precedente. In sostanza, non offre nuovi spunti critici specifici contro la logica della decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21811 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENIN CITY( NIGERIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46223/23 Okoye
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il rea contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vaglia dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice – quindi la realizzazione nella forma consumata e non tentata – ivi compre l’elemento psicologico e la carenza dei presupposti di cui all’art. 393-bis cod. pen.;
Ritenuto inoltre che le doglianze sollevate con il quarto motivo di ricorso, attinente negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sono prive di specificità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliat disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22/04/2024