Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi di impugnazione generici e ripetitivi. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando un appello non supera il vaglio di ammissibilità, specialmente se le doglianze riguardano la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla condanna di un imputato per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) da parte del Tribunale di Busto Arsizio, con una pena iniziale di nove anni di reclusione. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma, aveva concesso una circostanza attenuante, rideterminando la pena a cinque anni. Nonostante questa riduzione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, che avrebbe portato a un’ulteriore diminuzione della pena fino al minimo edittale.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte era la valutazione della motivazione addotta dai giudici di merito nel negare un trattamento sanzionatorio più favorevole. L’imputato, attraverso il suo ricorso, ha contestato questa decisione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa delle censure mosse dall’imputato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha evidenziato come le argomentazioni del ricorrente fossero ‘oltremodo generiche ed aspecifiche’. Invece di presentare una critica puntuale e analitica della sentenza impugnata, la difesa si è limitata a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di merito avevano chiaramente motivato la loro decisione di non concedere le attenuanti generiche, basandosi sulla ‘gravità e pericolosità della condotta’. Di fronte a una motivazione così precisa, il ricorso non ha saputo contrapporre un’analisi critica altrettanto specifica, ma si è risolto in una mera ripetizione di richieste già vagliate. Questo vizio procedurale ha reso il ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Conclusioni
La decisione della Cassazione riafferma un principio cardine: per essere ammissibile, un ricorso non può limitarsi a esprimere un generico dissenso. Deve, invece, ingaggiare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone specifici vizi logici o giuridici. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto dell’impugnazione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, infatti, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione giustificata dall’ ‘elevato coefficiente di colpa’ nel presentare un ricorso privo di fondamento.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano eccessivamente generiche, non specifiche e si limitavano a riproporre argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una critica analitica della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Perché i giudici di merito avevano negato un trattamento sanzionatorio più favorevole?
I giudici di merito avevano escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio più favorevole in ragione della gravità e della pericolosità della condotta dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21505 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
L’imputato NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.589 cod.pen. condannandolo alla pena di anni nove di reclusione, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod,pen. equivalente alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione.
Con un unico motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla richiesta del contenimento della pena nel minimo edittale con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
2. Il ricorso è inammissibile.
A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello, il ricorrente si limita a formulare censure oltremodo generiche ed aspecifiche avanzando doglianze prive di critica analisi censoria alle argomentazioni della sentenza impugnata ma ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito che avevano escluso il ric:onoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed un più favorevole trattamento sanzionatorio in ragione della gravità e pericolosità della condotta.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 17.4.2024