Ricorso inammissibile: la Cassazione sanziona i motivi generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e focalizzati su errori di diritto. Un’ordinanza recente ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente. Il caso in esame riguarda un’impugnazione per bancarotta fraudolenta documentale, dichiarata inammissibile per la genericità e la natura fattuale delle censure mosse alla sentenza d’appello.
Il Contesto Processuale
Un amministratore, già condannato dalla Corte di Appello di Milano per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basava su tre motivi principali: una presunta errata valutazione della sua responsabilità, la mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato e l’ingiusto diniego di un’attenuante.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che nessuno dei motivi sollevati avesse i requisiti necessari per superare il vaglio di legittimità, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone le criticità che ne hanno determinato l’inammissibilità. Questo approccio rigoroso sottolinea la funzione della Corte come giudice di legittimità, non di merito.
Primo Motivo: Censure non Specifiche
Il primo motivo non si confrontava direttamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Invece di individuare specifici errori di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove. La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge. Prospettare una ricostruzione diversa non è sufficiente per un ricorso di legittimità.
Secondo Motivo: Questioni di Fatto e non di Diritto
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la mancanza di prova dell’elemento soggettivo, ovvero l’intenzione di commettere il reato. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato che si trattava di una censura prettamente fattuale. La valutazione della sussistenza o meno dell’intento colpevole è un compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere riproposta in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione, che però deve essere dedotto in modo specifico e non assertivo.
Terzo Motivo: Argomentazioni Generiche sull’Attenuante
Infine, il terzo motivo, relativo alla mancata concessione di un’attenuante, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva fornito una chiara spiegazione delle ragioni per cui l’attenuante non era applicabile. Il ricorso, invece di contestare puntualmente tale ragionamento, si è limitato a formulare critiche generiche, senza un reale confronto con la decisione impugnata. La Corte ha sottolineato che tale superficialità esimeva da un’analisi più approfondita, confermando l’infondatezza del motivo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della decisione risiede nel principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico e specifico. Non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni difensive già respinte nei gradi di merito. La Suprema Corte ha concluso che l’impugnazione era palesemente infondata e presentata con colpa, data l’evidente inammissibilità dei motivi. Per questo, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, ha inflitto al ricorrente una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede il rispetto di regole procedurali stringenti. Un ricorso inammissibile perché generico o fattuale non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere preparato con la massima cura, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza e abbandonando ogni tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a proporre una rilettura dei fatti anziché contestare errori di diritto, e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa?
Quando il ricorso è ritenuto inammissibile per colpa evidente del ricorrente, quest’ultimo è condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione.
È possibile contestare la valutazione sull’elemento soggettivo del reato in Cassazione?
No, secondo questa ordinanza, la valutazione dell’elemento soggettivo (come l’intento) è una questione di fatto riservata ai giudici di merito. In Cassazione non può essere discussa, a meno che non si contesti un vizio logico o giuridico specifico nella motivazione della sentenza precedente, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21360 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che – per quel che qui rileva – ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale;
ritenuto che:
il primo motivo di ricorso non si confronta con le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata ha rigettato l’appello in ordine alla responsabilità del ricorrente, avendo la Corte di merito indicato gli elementi che ha ritenuto convergere – anche aderendo alla prospettazione diFensiva sul tempus dell’assunzione da parte del ricorrente della carica amministrativa – sull’agire dell’imputato unitamente alla concorrente COGNOME, iter rispetto al quale la difesa non ha mosso compiute censure di le,gittimità, finendo col prospettare un’alternativa lettura del compendio in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
il secondo motivo ha irritualmente addotto in questa sede di legittimità la mancanza della prova dell’elemento soggettivo, nuovamente con allegazioni versate in fatto, peraltro assertive;
il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha indicato le ragioni per cui ha escluso i presupposti dell’invocata attenuante di cui all’art. 219, comma 3, cod. proc. pen. e il ricorso ha inteso censurare la decisione impugnata con assunti generici, senza confrontarsi compiutamente con la richiamata argomentazione, il che esime dall’immorare oltre;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato irammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ammende. di euro tremila in favore della Cassa delle