Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge Motivi Generici e Infondati
L’esito di un processo penale non si conclude necessariamente con la sentenza di primo o secondo grado. La possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo per la difesa, ma l’accesso a questo giudizio di legittimità è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e fondate. Analizziamo la decisione per comprendere i criteri adottati dai giudici.
Il Contesto del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, aggravati da diverse circostanze. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei fatti e le conclusioni giuridiche dei giudici di merito.
Il ricorrente ha tentato di smontare l’impianto accusatorio, sollevando dubbi sull’effettiva integrazione del reato di resistenza, sulla configurabilità delle lesioni e sulla correttezza del trattamento sanzionatorio applicato, inclusa la gestione delle circostanze attenuanti e aggravanti.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a un giudizio preliminare sulla qualità dei motivi presentati. La ragione di questa scelta risiede nel fatto che le censure sono state ritenute ‘manifestamente infondate e generiche’.
In pratica, l’atto di ricorso non presentava argomentazioni giuridiche solide e specifiche in grado di mettere in discussione la logicità e la coerenza della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti pretestuosi.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dettagliato le ragioni della sua decisione, esaminando punto per punto i motivi del ricorso e confrontandoli con la motivazione della sentenza d’appello.
1. Sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale: I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico, coerente e puntuale l’integrazione del reato. In particolare, è stata correttamente esclusa l’ipotesi di una ‘mera resistenza passiva’, confermando che la condotta dell’imputato avesse superato la soglia della semplice non collaborazione per sfociare in un’opposizione attiva rilevante penalmente.
2. Sulle Lesioni Personali: Anche per quanto riguarda il reato di lesioni e la relativa circostanza aggravante, la censura del ricorrente è stata giudicata generica. La Cassazione ha ritenuto corretta e ben motivata la decisione del giudice del gravame, che aveva adeguatamente giustificato la sussistenza del reato e delle sue aggravanti.
3. Sul Trattamento Sanzionatorio: Infine, la Corte ha respinto le critiche relative alla pena inflitta. La sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logica e puntuale anche sulla valutazione delle circostanze (come il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata) e sulla congruità della pena finale. Il ricorso, anche su questo punto, non ha saputo contrapporre argomenti specifici capaci di incrinare la solidità del ragionamento dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, finalizzato a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo motivo, presentare un ricorso inammissibile, basato su motivi generici, ripetitivi di questioni già decise o volti a ottenere una nuova valutazione del merito, è una strategia destinata al fallimento. La decisione insegna che ogni censura deve essere specifica, pertinente e giuridicamente fondata, pena l’inammissibilità e l’applicazione di sanzioni pecuniarie. Un monito importante per la redazione degli atti difensivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati dalla Corte di Cassazione come ‘manifestamente infondati e generici’, ovvero privi di argomentazioni specifiche e giuridicamente solide capaci di mettere in discussione la sentenza impugnata.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici d’appello, ritenendo che avessero motivato in modo logico e coerente la sussistenza del reato, escludendo che si trattasse di una semplice ‘resistenza passiva’ e qualificandola quindi come una condotta penalmente rilevante.
Qual è stata la valutazione della Corte sul trattamento sanzionatorio?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello riguardo alla pena fosse logica, coerente e puntuale. Ciò include la valutazione sulla congruità della pena e la gestione delle circostanze, come il bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 emessa dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 in relazione agli artt. 5 n.1, 61 n. 2 e 61 n. 10 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche;
Considerato, invero, che in relazione alla integrazione della fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale ed, in particolare, alla esclusione della ipote di mera resistenza passiva, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
che, quanto alla configurabilità del reato di lesioni personali e dell circostanza di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen., la censura risulta generica ed, ogni caso, il giudice del gravame ha motivato in maniera corretta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
che, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, specialmente, all’invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, alla inconfigurabilità di quest’ultima e alla congruità dell pena, la Corte territoriale ha motivato in modo logico, coerente e puntuale (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2022 1