Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 emessa dalla Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 in relazione agli artt. 5 n.1, 61 n. 2 e 61 n. 10 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche;
Considerato, invero, che in relazione alla integrazione della fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale ed, in particolare, alla esclusione della ipote di mera resistenza passiva, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
che, quanto alla configurabilità del reato di lesioni personali e dell circostanza di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen., la censura risulta generica ed, ogni caso, il giudice del gravame ha motivato in maniera corretta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
che, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, specialmente, all’invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, alla inconfigurabilità di quest’ultima e alla congruità dell pena, la Corte territoriale ha motivato in modo logico, coerente e puntuale (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2022 1