Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia le Impugnazioni Generiche
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione, specificità e un solido ancoraggio alla sentenza che si intende contestare. Quando queste caratteristiche mancano, il risultato è spesso un ricorso inammissibile, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare censure dettagliate anziché affidarsi a critiche generiche, specialmente in casi di grave rilevanza penale come il traffico di sostanze stupefacenti e la detenzione illegale di armi. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la forma e la sostanza di un ricorso sono inscindibili per la sua efficacia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per reati di notevole gravità. Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto responsabile per la detenzione di un’ingente quantità di cocaina (circa 800 grammi) e per il possesso illegale di una pistola. La Corte territoriale, nel determinare la pena, pur mantenendola vicina al minimo edittale, aveva tenuto conto di elementi significativi: la gravità oggettiva dei fatti e la personalità negativa dell’imputato, già gravato da numerosi precedenti penali. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, le censure mosse alla sentenza d’appello erano talmente generiche da risultare inefficaci. Di conseguenza, oltre a rigettare il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della qualità dei motivi del ricorso. La Corte ha definito le censure come “meri enunciati stereotipi”, ovvero argomentazioni standardizzate e astratte, prive di un reale e concreto collegamento con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata. In pratica, la difesa non ha contestato puntualmente il ragionamento dei giudici d’appello, ma si è limitata a formulazioni generiche che non potevano scalfire la solidità della decisione di secondo grado. La sentenza impugnata, al contrario, aveva esaminato attentamente le risultanze processuali relative alla flagrante detenzione sia della droga che della pistola, e aveva valorizzato elementi specifici come la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato per confermare la pena. Un ricorso inammissibile è la logica conseguenza di un’impugnazione che non si confronta criticamente con la decisione che intende demolire.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto a una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e capaci di evidenziare errori logici o giuridici nel percorso motivazionale del giudice. L’uso di “enunciati stereotipi” svuota il ricorso della sua funzione, trasformandolo in un esercizio di stile sterile e destinato all’insuccesso. Per gli operatori del diritto, questa decisione serve come monito a redigere atti di impugnazione dettagliati e fondati, mentre per i cittadini sottolinea come il successo di un’azione legale dipenda non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della indeterminatezza e genericità delle censure presentate, che la Corte ha qualificato come “meri enunciati stereotipi”, prive di un collegamento specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per i reati previsti dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nello specifico circa 800 gr. di cocaina) e dalla l. 895/1967 (detenzione illegale di una pistola).
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATAN[A
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 3 e 2 e 7 , I. 895/1967, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza collegamento con la sentenza impugnata che ha esaminato le risultanze processuali in merito alla flagrante detenzione sia della droga (ca. 800 g cocaina), che della pistola e confermato la pena, quasi prossima al minimo editta valorizzando la gravità dei fatti e la negativa personalità dell’imputato, già g di numerosi precedenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ed pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere iatore
Il Preside,nte