Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Censure Specifiche
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la precisione e la specificità delle argomentazioni sono fondamentali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici e stereotipati. Il caso riguardava una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti, e la decisione finale offre spunti importanti sulla corretta formulazione degli atti di impugnazione e sulla valutazione della pena da parte dei giudici.
I Fatti alla Base della Decisione
Il ricorrente era stato condannato in appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per un fatto di lieve entità. La pena inflitta era stata di tre anni di reclusione, una sanzione superiore al minimo edittale. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando l’eccessività della pena applicata dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati del tutto inadeguati. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata, la difesa si era limitata a formulare delle censure generiche, descritte dai giudici come ‘meri enunciati stereotipi’. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte d’Appello
È fondamentale capire perché la Corte d’Appello aveva deciso per una pena superiore al minimo. La sua motivazione era solida e basata su elementi concreti:
1. Quantitativo della Droga: Il dato principale era la quantità di sostanza sequestrata, pari a un chilogrammo di hashish. Un quantitativo ritenuto significativo.
2. Modalità di Confezionamento: La droga era suddivisa in vari involucri, un dettaglio che suggerisce un’attività di spaccio organizzata.
3. Diniego delle Attenuanti Generiche: La Corte aveva negato le attenuanti generiche perché non erano emersi elementi positivi a favore dell’imputato. Né l’assenza di precedenti penali (incensuratezza) né il comportamento processuale erano stati considerati sintomatici di un reale pentimento (resipiscenza).
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha evidenziato che il ricorso non conteneva alcun collegamento reale con la sentenza impugnata. Non basta affermare che la pena è eccessiva; è necessario spiegare perché la valutazione del giudice di merito sarebbe errata, contestando specificamente gli elementi da lui posti a fondamento della decisione (in questo caso, il quantitativo, il confezionamento e la valutazione della personalità dell’imputato). Poiché il ricorso era vago e non affrontava questi punti, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per la pratica legale: un’impugnazione deve essere un dialogo critico con la decisione precedente, non una lamentela astratta. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere puntuale, specifico e ben argomentato. La genericità porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza che il ricorrente viene condannato non solo a pagare le spese processuali, ma anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della indeterminatezza e genericità delle censure, ritenute ‘meri enunciati stereotipi’ e prive di un collegamento specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la corte di merito per determinare la pena?
La corte di merito ha motivato la pena basandosi sul considerevole quantitativo di droga (un chilogrammo di hashish), sulle modalità di confezionamento (in vari involucri) e sulla mancanza di elementi positivi che potessero giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla denunciata eccessività della pena per il reato di cui agli artt. 73 comma 5, d.P.R. 309/1990, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha determinato la pena in misura non prossima al minimo edittale (anni tre di reclusione) ma motivando la scelta del trattamento sanzionatoria sulla scorta del dato lordo di droga (pari a un chilogrammo di hashish) e delle modalità di confezionamento (in vari involucri) e valorizzando, ai fini del diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche la mancanza di elementi positivi tali non potendo ritenersi né la incensuratezza né il comportamento processuale, affatto sintomatico di resipiscenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
Il Presid , ppte