Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Onere di Specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle conclusioni più nette nel processo giudiziario, indicando che l’impugnazione non può nemmeno essere esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la necessità di formulare censure specifiche e non generiche, specialmente quando si contesta la mancata concessione di benefici come le attenuanti generiche. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
Il Caso in Analisi: il Diniego delle Attenuanti
Il punto di partenza della vicenda è la decisione di un imputato di ricorrere in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna di primo grado. Il nucleo del ricorso si concentrava su un unico motivo: la lamentela per la mancata concessione dei benefici di legge e delle circostanze attenuanti generiche. Tali attenuanti, se riconosciute, avrebbero potuto comportare una significativa riduzione della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione dichiarandola inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione critica della struttura stessa del ricorso presentato, che mancava dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito.
Genericità delle Censure
Il principale difetto riscontrato dai giudici di legittimità è stata la natura “del tutto generica” delle censure mosse dall’imputato. Invece di contestare punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a una doglianza generale, senza articolare argomentazioni specifiche in grado di scalfire la logicità della decisione impugnata.
La Valutazione della Corte d’Appello
La Corte ha sottolineato come il ricorso eludesse completamente il confronto con la “congrua motivazione” fornita dai giudici di secondo grado. La Corte d’Appello, infatti, aveva giustificato il proprio diniego sulla base di tre elementi specifici:
1.  Il contegno processuale tenuto dall’imputato.
2.  La gravità oggettiva della condotta illecita.
3.  L’assenza di qualsiasi elemento che potesse essere valutato positivamente a favore del reo.
A fronte di una motivazione così strutturata, un ricorso efficace avrebbe dovuto smontare queste argomentazioni, dimostrandone l’illogicità o la carenza. Limitarsi a lamentare il diniego non è sufficiente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha applicato un principio consolidato della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Non è compito della Suprema Corte ricercare autonomamente le ragioni che potrebbero giustificare l’accoglimento di un’impugnazione. È, al contrario, dovere del ricorrente indicare con precisione le criticità della sentenza impugnata, instaurando un dialogo critico con le argomentazioni del giudice precedente. In questo caso, l’assenza di un tale confronto ha reso il ricorso un atto sterile, incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità. La decisione si conclude, come da prassi in questi casi, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione temeraria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso non può risolversi in una mera riproposizione di lamentele generiche. È indispensabile un’analisi approfondita della decisione che si intende criticare, individuandone i passaggi logici e opponendo ad essi contro-argomentazioni puntuali e giuridicamente fondate. In particolare, quando si contestano valutazioni discrezionali del giudice di merito, come quelle relative alle attenuanti generiche, l’onere di specificità si fa ancora più stringente. In assenza di questo rigore, il rischio concreto è quello di vedersi chiudere le porte della giustizia con una declaratoria di inammissibilità.
 
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono del tutto generici e non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Per quale ragione in questo caso non sono state concesse le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche basando la sua decisione sul contegno processuale dell’imputato, sulla gravità della sua condotta e sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili a suo favore.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34525 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34525  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione dei benefici di legge e delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile, in quanto costituito da censure del tutto generiche, che eludono il confronto con la congrua motivazione fornita dalla Corte di appello alla luce del contegno processuale tenuto dall’imputato, della gravità della condotta e dell’assenza di qualsiasi elemento positivamente valutabile;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Pre idente