Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1352 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 11/01/1996
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto, ritenendolo responsabile della contravvenzione di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. settembre 2011, n. 159, fatto commesso in Bologna in data 21 gennaio 2021.
RILEVATO
che il ricorrente, denunziando violazione di legge e vizi della motivazione, muove censure prive della dovuta specificità, poiché le stesse, ove non assolutamente generiche, affermano l’illegittimità del foglio di via obbligatorio di cui al capo di imputazione, minimamente misurarsi con le risposte motivazionali, in ordine all’individuazione del luogo di effettiva residenza, puntualmente rappresentate nella sentenza impugnate (pagg. 2 e 3);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.