Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti delle censure che possono essere mosse in sede di legittimità. Il caso riguardava una condanna per il reato di ricettazione, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e offrono spunti di riflessione per chiunque si approcci al terzo grado di giudizio. La decisione sottolinea come non sia possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di merito, volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
I fatti del processo e la condanna per ricettazione
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 648 del codice penale (ricettazione). L’imputato era stato ritenuto responsabile per aver ricevuto o acquistato alcuni giubbotti di provenienza illecita. Contro questa decisione, la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali. Con il primo, si contestava l’incompletezza del verbale di riconoscimento della refurtiva. Con il secondo, si lamentava un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando che i motivi di ricorso non rispettavano i requisiti previsti dalla legge per accedere al giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Il primo motivo, relativo al verbale di riconoscimento, è stato considerato ‘indeducibile’. Secondo i giudici, si trattava di censure ‘schiettamente fattuali’ che si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto. In questo caso, i motivi erano solo ‘apparenti’ e non specifici.
Anche la seconda doglianza, sul vizio di motivazione, è stata respinta. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: al giudice di legittimità è precluso non solo ‘sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi’, ma anche ‘saggiare la tenuta logica della pronuncia’ confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il compito della Cassazione è verificare se la motivazione della corte di merito sia esente da vizi logici e se abbia applicato correttamente la legge. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano spiegato in modo logico il loro convincimento, basandosi sulle conclusioni degli esperti di anticontraffazione e giudicando ‘implausibile’ la versione difensiva. Pertanto, il tentativo del ricorrente di proporre una ‘diversa lettura dei dati processuali’ non è consentito in questa sede.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un’importante conferma dei confini del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma un organo che garantisce l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione tenta di forzare questi confini, trasformandosi in un appello mascherato. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione del ricorso per Cassazione richiede una particolare attenzione nel formulare censure che attengano a vizi di legge o a manifesta illogicità della motivazione, evitando di scivolare su contestazioni puramente fattuali, destinate a un sicuro rigetto.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti di fatto già discussi e respinti in appello e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non permessa alla Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come sono stati valutati i fatti o le prove?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti e delle prove a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 165 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 08/11/1964
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Angelo;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’incompletezza del verbale riconoscimento della refurtiva, è indeducibile perché fondato su censure schiettamente fattua che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmen disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedano le pagine 2 dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso
Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del prevenuto, si fonda su una diversa lettura dei dati processuali o comunque s un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova e non è, pertanto, con dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche d saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto t l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuat dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragio suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3, che, condividendo le argomentazioni del primo giudice, considera prevalenti le conclusioni degli esperti anticontraffazione rispetto alla presenza delle etichette su due soli giubbotti e reputa implausibile la versione difensiva) face applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Coniilierelestensore
Il Presidente