Ricorso inammissibile: le conseguenze della genericità nell’atto d’appello
Nel panorama della procedura penale, la precisione nella redazione degli atti è un requisito fondamentale per garantire l’accesso al giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non rappresenta solo una sconfitta processuale, ma può comportare pesanti oneri economici per chi lo propone senza i necessari presupposti di specificità.
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante un soggetto già condannato in appello per i reati di tentato furto e danneggiamento. La difesa aveva presentato ricorso lamentando un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi utili a dichiarare eventuali cause di non punibilità. Tuttavia, tale contestazione è stata giudicata priva del vigore necessario per essere accolta.
Il requisito di specificità del ricorso
Per evitare che venga dichiarato un ricorso inammissibile, la legge impone che le critiche rivolte alla sentenza impugnata siano puntuali. Non è sufficiente contestare genericamente il verdetto, ma occorre indicare esattamente quali passaggi della motivazione siano errati e quali prove siano state trascurate o interpretate male.
Nel caso analizzato, il ricorrente si è limitato a una critica “di puro stile”, ovvero una formula standard priva di riferimenti concreti alla vicenda trattata. Questo difetto impedisce alla Suprema Corte di esercitare il proprio sindacato, poiché non vengono forniti gli strumenti per individuare il presunto errore del giudice di merito.
Sanzioni per l’impugnazione temeraria
La dichiarazione di un ricorso inammissibile trascina con sé conseguenze pecuniarie immediate. Oltre al pagamento delle spese del procedimento, l’ordinamento prevede una sanzione a favore della Cassa delle ammende. Questa misura ha lo scopo di scoraggiare la proposizione di ricorsi manifestamente infondati che intasano il sistema giudiziario.
Nel provvedimento in esame, la somma è stata fissata in tremila euro, una cifra ritenuta equa data l’assenza totale di requisiti minimi nell’atto presentato dalla difesa. Questo sottolinea l’importanza di una consulenza legale tecnica che sappia distinguere tra una difesa legittima e un atto puramente dilatorio.
le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento risiedono nella violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che prescrive l’indicazione specifica dei motivi di impugnazione. La Corte ha rilevato che la doglianza riguardante l’articolo 129 del codice di rito era del tutto indeterminata. A fronte di una sentenza della Corte d’Appello logicamente corretta e ben strutturata, la difesa non ha saputo contrapporre argomentazioni idonee a scalfire la ricostruzione dei fatti. La genericità dell’atto rende impossibile per il giudice dell’impugnazione individuare i rilievi mossi, portando inevitabilmente alla chiusura del procedimento senza un esame nel merito delle questioni sollevate.
le conclusioni
In conclusione, la decisione della Suprema Corte riafferma il principio secondo cui il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali. Il rigetto dell’istanza e la successiva condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria confermano che il sistema giudiziario non tollera impugnazioni prive di contenuto critico reale. Per il cittadino, questo significa che ogni iniziativa legale deve essere fondata su basi solide e specifiche, onde evitare che il tentativo di riforma di una sentenza si trasformi in un ulteriore e gravoso danno economico.
Cosa accade se presento un ricorso senza indicare i motivi specifici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria per un ricorso inammissibile?
L’importo viene fissato equitativamente dal giudice; nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione, la somma è stata determinata in tremila euro.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.?
Sì, ma solo se si indicano precisamente gli elementi di fatto o di diritto che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare per escludere la punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8435 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8435 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di primo grado che lo ha dichiarato penalmente responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2, e 635 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione poiché la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente tutti quegli elementi che avrebbero potuto consentire l’accertamento di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. – è generico per indeterminatezza perché – di puro stile, e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata – non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.