Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiarisce la Carenza di Interesse
Quando un ricorso in appello è destinato a fallire ancora prima di essere esaminato nel merito? Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre una risposta chiara, dichiarando un ricorso inammissibile per carenza di interesse. Il caso riguarda un’impugnazione contro una misura cautelare per rapina, dove la difesa contestava unicamente un’aggravante. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: se l’accoglimento del ricorso non porta alcun vantaggio concreto al ricorrente, l’impugnazione non può essere esaminata.
I Fatti del Caso
Tutto ha inizio con un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che applica la custodia cautelare in carcere a un individuo indagato per il reato di rapina in concorso. La difesa presenta ricorso al Tribunale del Riesame, che conferma la misura, pur escludendo un’altra aggravante. Successivamente, la misura viene attenuata con gli arresti domiciliari.
Non soddisfatta, la difesa propone ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. Il motivo principale del ricorso si concentra sulla presunta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza riguardo all’aggravante dell’uso delle armi. Secondo il legale, esisterebbe un contrasto insanabile tra le dichiarazioni della persona offesa e le immagini di un video girato sulla scena. Dal video, infatti, non emergerebbe l’uso della pistola minacciata, anzi, la dinamica dei fatti renderebbe impossibile per la vittima averla vista.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri logico-giuridici che evidenziano la superfluità dell’impugnazione presentata. Con questa pronuncia, la Corte non entra nemmeno nel merito della questione (se l’arma sia stata usata o meno), ma si ferma a un livello procedurale precedente, sancendo l’inutilità del ricorso stesso.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte sono state precise e articolate su due punti chiave.
Il primo e più importante è la carenza di interesse del ricorrente. I giudici hanno osservato che l’indagato non contestava il reato principale di rapina impropria, ma solo la circostanza aggravante dell’uso dell’arma. Il reato base, da solo, è già sufficiente a giustificare l’applicazione di una misura cautelare. Di conseguenza, anche se la Corte avesse annullato l’ordinanza limitatamente all’aggravante, la situazione dell’indagato non sarebbe cambiata: la misura cautelare (gli arresti domiciliari) sarebbe rimasta in vigore. L’eventuale accoglimento del ricorso, quindi, non avrebbe prodotto alcun effetto pratico favorevole, rendendo l’impugnazione priva di scopo.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che le censure erano reiterative di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dal Tribunale del Riesame. Quest’ultimo aveva già fornito una motivazione logica sul perché la testimonianza della vittima fosse credibile nonostante il video. Il Tribunale aveva infatti evidenziato che non c’era alcun motivo per cui la persona offesa dovesse inventare un dettaglio così grave come la minaccia con una pistola. Inoltre, aveva correttamente osservato che il video prodotto non copriva l’intera durata dell’evento, lasciando aperta la possibilità che la minaccia fosse avvenuta in una fase non ripresa.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale del diritto processuale penale: per poter impugnare un provvedimento, è necessario avere un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Non è sufficiente contestare un singolo aspetto di una decisione se la sua modifica non comporta un miglioramento effettivo della propria posizione giuridica. Dichiarare un ricorso inammissibile in queste circostanze non è solo una questione formale, ma serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando di impegnare la Corte Suprema in questioni che non hanno un impatto reale. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende funge da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o inutili.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è reiterativo di censure già esaminate, ma soprattutto quando il ricorrente non ha un interesse concreto al suo accoglimento, ovvero quando una decisione favorevole non comporterebbe per lui una situazione più vantaggiosa di quella esistente.
Perché la Cassazione ha ritenuto che l’indagato non avesse interesse a contestare l’aggravante dell’uso dell’arma?
Perché la misura cautelare era già pienamente giustificata dal reato di rapina impropria, non contestato dall’indagato. Pertanto, anche eliminando l’aggravante, la misura cautelare sarebbe rimasta in vigore, non portando alcun beneficio pratico al ricorrente.
Un video che sembra contraddire la testimonianza della vittima è sufficiente a invalidarla?
Non necessariamente. Secondo la sentenza, il Tribunale ha ritenuto che il video potesse non aver ripreso l’intera scena del crimine e che la minaccia con l’arma potesse essere avvenuta in un momento non coperto dalle riprese, dando quindi credito alla versione della persona offesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23388 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23388 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CLUSONE il 01/07/1975
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 dicembre 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma applicava a COGNOME COGNOME indagato per il reato di cui agli artt. 110, 628 comma 2 n. 3, n.1 cod. pen. la misura della custodia cautelare in carcere; a seguito di ricorso proposto dall’indagat o, il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 6 febbraio 2025, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen., confermava la misura (al ricorrente è stata poi applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari); avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di NOME, chiedendone l’annul lamento. Al riguardo, deduce:
1.1 violazione degli art. 125 comma3, 273, 292 commi 1 e 2 309 comma 9 cod. proc. pen. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla circostanza aggravante del reato di rapina impropria costituita dall’uso delle armi e per mancanza ed in ogni caso illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla stessa; in particolare, rileva l’evidente, netto ed insanabile contrasto tra quanto dichiarato dalla parte offesa e quanto emergeva dai fotogrammi estrapolati dal video girato da una persona presente sul luogo della rapina, da cui si evinceva che la persona offesa, trascinata dall’auto dei rapinatori per diversi metri, non poteva avere visto la pistola che le sarebbe stata mostrata per farla desistere dalla presa; dal video emergevano inoltre diversi particolari che smentivano quanto dichiarato dalla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Premesso che il ricorso è infatti reiterativo delle censure già proposte in sede di riesame, e sulle quali il Tribunale ha adeguatamente risposto con l’ordinanza impugnata, si deve rilevare come il ricorrente non ha alcun interesse alla eliminazione dell’aggravante relativa all’arma, posto che non vi è alcuna contestazione sulla commissione da parte dell’indagato del reato di rapina impropria, che legittima l’applicazione d ella misura cautelare; pertanto, dall’eventuale accoglimento del ricorso non deriverebbe una situazione più vantaggiosa rispetto a quella esistente.
Inoltre, il Tribunale ha risposto a tutte le censure riproposte con il motivo di ricorso nelle pagine 3 e 4 dell’ordinanza impugnata, evidenziando che non vi era alcun motivo per il quale la persona offesa avrebbe dovuto aggiungere un elemento falso, quale la minaccia eseguita con una pistola, e che il video prodotto non copriva tutta la scena descritta dalla persona offesa, per cui ben poteva essere che la minaccia con la pistola fosse stata effettuata in una fase non coperta dalle riprese.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/06/2025