Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36120 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che, pronunziando ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, dichiarando il non doversi procedere per il capo D) di imputazione per intervenut prescrizione – con conseguente rideterminazione della pena- e confermando, per il resto, la condanna del ricorrente per il reato di cui agli art. 110 cod. pen., 216 co.1 n.1, art. 223 219 co. 1 RD 267/42 (capo A); per il reato di cui agli artt. 216 co.1 n.1, 223 co.1, 219 co. 1 267/42 (capo B); e per il reato di cui agli artt. 216 co.1 n.2, 223 co.1 RD 267/42 (capo C).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Dagli atti risulta difatti che la sentenza è stata pronunciata all’esito di procediment rito ordinario in data 27/12/2024, con motivazione contestuale. Il termine per l’impugnazion decorre quindi dalla suddetta data ed è pari a giorni 15, cui Si aggiungono 15 giorni p «l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza» ai sensi dell art. 585 cod. pro pen.
Il termine per l’impugnazione spirava, quindi, alla data di domenica 26/01/2025. La scadenza in giorno festivo ha determinato proroga del termine al primo giorno non festivo successivo, ossia al 27/01/2025 sicché il ricorso, presentato in data 29/01/2025, è tardivo.
Il ricorso è inammissibile anche perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello.
L’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concorda sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventual Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniar indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare sia al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia avverso sentenze pronunziate nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n 125), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pen concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una vol consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipote di illegalità della pena concordata (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME, Rv
226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
Le Sezioni Unite, nell’ordinanza COGNOME, hanno, in particolare, statuito che la richiest applicazione della pena e il consenso prestato «sono, infatti, espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge e concorrono alla formazione d negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralment modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione, per giunta, di rag precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazio del trattamento sanzionatorio in una certa misura».
Nel caso di specie, la richiesta di sospensione condizionale della pena non era oggetto dell’accordo, né era stata richiesta in udienza, come risulta dal relativo verbale. La sent citata dal ricorrente (RV 284132) non è pertinente perché, in quel caso, la sospensione condizionale della pena era stata richiesta, benché non vi fosse stato appello sul punto. Quanto alla pretesa inosservanza dell’art. 597, u.c., cod. proc. pen., come sancito da Sez. U, n. 225 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01, «Fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensi condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello».
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell’ar 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il consigliere estensore
Presidehte