Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2820 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 17/10/2022 della Corte di a di Catanzaro, che ha confermato la sentenza in data 18/07/2019 del Tribunale di Castr che lo aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
Violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen..
La parte civile COGNOME NOME ha fatto pervenire conclusioni scritte, argomentato circa l’inammissibilità o infondatezza del ricorso e ha chiesto la co ricorrente alla rifusione delle spese civili,
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente affronta plurime tematiche.
3.1. La contestazione dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato è una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, che non è consentito dalla legge, stante la prec Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze pro quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che l ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Tanto più a fronte di un giudice di merito che, con motivazione esente da vizi esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 1 e 2) facendo appli corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del pre truffa contestata.
3.2 Il motivo di ricorso con cui si lamenta la non rituale presentazione del stante l’assenza di istanza punitiva, è manifestamente infondato, in consider consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n.5193 del 05 dep.2020, Feola, Rv. 277801);
3.3. Le doglianze con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., delle circostanze attenuanti gen sospensione condizionale della pena, oltre ad essere formulate in modo del tutto ge risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e pun disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda pagina 2), stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di ass tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammis ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli g appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i mo considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione
critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 1 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 2551 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in della Cassa delle ammende.
Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese sosten parte civile nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
La Presidente