Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti Essenziali
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più netti e sfavorevoli per chi si rivolge alla Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, i giudici supremi hanno ribadito un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere strettamente correlati alle ragioni della decisione impugnata. Analizziamo una vicenda che illustra perfettamente questa regola, offrendo spunti cruciali per chiunque affronti un processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un amministratore legale condannato nei precedenti gradi di giudizio. L’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Nel suo ricorso, tuttavia, la difesa non si concentra sulle ragioni specifiche che hanno portato alla condanna (ovvero il suo ruolo formale di amministratore), ma cerca di deviare l’attenzione sulla presunta figura di un terzo soggetto che avrebbe agito come “amministratore di fatto”, gestendo concretamente la società.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione lapidaria, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, ma hanno respinto l’appello per un vizio preliminare e insanabile. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Necessaria Correlazione tra Ricorso e Sentenza
La motivazione della Corte è il cuore della decisione e offre una lezione di tecnica processuale. I giudici hanno spiegato che un ricorso è inammissibile non solo quando è generico o vago, ma anche quando manca di una “necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”.
Nel caso specifico, la sentenza di condanna si basava sul ruolo dell’imputato come amministratore legale. Era questo il punto che il ricorso avrebbe dovuto contestare in punto di diritto. Invece, la difesa ha ignorato questo aspetto, costruendo una linea argomentativa alternativa basata sulla figura dell’amministratore di fatto. Questo approccio, secondo la Corte, non scalfisce la motivazione della sentenza precedente.
I giudici hanno aggiunto, quasi a titolo esemplificativo, che la presenza di un amministratore di fatto non esclude automaticamente la responsabilità di quello legale. Il ricorso, inoltre, è stato criticato per essere “rivalutativo”, ovvero per tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti (come la testimonianza di una persona), compito che non spetta alla Suprema Corte, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente presentare una tesi difensiva, per quanto plausibile possa sembrare. È indispensabile che il ricorso demolisca, punto per punto e con argomenti di diritto, il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del grado precedente. Ignorare le fondamenta della sentenza impugnata equivale a presentare un ricorso sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per l’assistito. La strategia difensiva deve essere mirata, pertinente e focalizzata sui vizi di legittimità del provvedimento, non su una rilettura dei fatti.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non affronta specificamente le motivazioni della sentenza che si sta impugnando. Deve esistere una stretta correlazione tra i motivi del ricorso e le ragioni della decisione precedente; in caso contrario, l’appello viene respinto senza essere esaminato nel merito.
La responsabilità di un amministratore di fatto esclude quella dell’amministratore legale?
No. Secondo la Corte, anche ammettendo l’esistenza e il ruolo di un amministratore di fatto, ciò non esclude di per sé la responsabilità penale dell’amministratore legale, che rimane tale in virtù della sua nomina formale e dei doveri che ne derivano.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
proposto da:
sul ricorso
COGNOME nato a PESCARA il 11/09/1954
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME è inammissibile.
Non si confronta con la sentenza sebbene sia noto che i motivi di riccn: o per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 2&L1 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il rico -rente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 119 1 >1 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Infatti la condanna è intervenuta perché amministratore legale, punto su cui non ci si confronta, con esclusione di un terzo soggetto quale amministratore di fattc . Solo in via aggiuntiva e quindi senza intaccare la suesposta dirimente ragione, i igiudici osservano la persistenza della responsabilità anche ad ammettere il 1 -11)l0 di amministratore di fatto. Il ricorso è peraltro rivalutativo e si cita un teste senz allegarne dichiarazioni integrali, inammissibilmente.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som -na di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14.3.2025.