Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un ricorso inammissibile può vanificare ogni sforzo difensivo. Con l’ordinanza n. 14257 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e concreti, altrimenti l’impugnazione non supererà il vaglio di ammissibilità. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Bari. L’imputato era stato ritenuto responsabile per un fatto qualificato come tentato furto, ai sensi degli articoli 56 e 624 del codice penale, commesso in una città pugliese nel maggio 2016. A seguito di questa pronuncia di secondo grado, che confermava la sua colpevolezza, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Analisi del Ricorso Inammissibile e la Decisione della Corte
L’appello alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, dove non si riesaminano i fatti, ma si valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Proprio su questo punto si è arenata la difesa dell’imputato.
L’Indeterminatezza come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato. I giudici lo hanno definito affetto da “conclamata indeterminatezza ed aspecificità”. In parole semplici, le argomentazioni difensive erano state formulate in modo troppo generico e astratto. Mancava un collegamento diretto e puntuale con la motivazione della sentenza della Corte di Appello, rendendo impossibile per la Suprema Corte valutare la fondatezza delle critiche mosse. Un ricorso efficace deve “dialogare” con la sentenza che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento giuridico, non limitarsi a enunciazioni di principio.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di farsi carico delle spese del procedimento. In aggiunta, la Corte ha condannato l’imputato al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso temerario o palesemente infondato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile poiché le deduzioni a sostegno erano del tutto astratte. Non vi era alcun “addentellato concreto” con la motivazione della sentenza censurata. La difesa non ha individuato specifici vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo seguito dai giudici di secondo grado, ma si è limitata a sviluppare argomentazioni generiche sulla responsabilità penale. Questa mancanza di specificità viola i requisiti procedurali essenziali per l’accesso al giudizio di legittimità, rendendo l’esame del merito impossibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che richiede massima precisione. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è necessario individuare con esattezza i punti deboli della motivazione e argomentare in modo chiaro e pertinente. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma espone anche a significative conseguenze economiche. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, capace di formulare censure specifiche e pertinenti, unico modo per sperare in una riforma della sentenza sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua conclamata indeterminatezza e aspecificità. Le argomentazioni presentate erano del tutto astratte e prive di un concreto collegamento con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato dalla Corte d’Appello?
L’imputato era stato condannato per il reato di tentato furto, riqualificato ai sensi degli articoli 56 e 624 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14257 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE limitatamente al fatto di cui al capo A), con riqualificazione dello stesso ai sensi dell’art. 56 e 624 cod. pen. e con rideterminazione della relativa pena (fatto commesso in Canosa di Puglia il 1 maggio 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN FATTO
che il proposto motivo, che denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (cfr. pagg. 4 e 5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
Il Presidente