Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta lamentare un’ingiustizia: è fondamentale che le argomentazioni siano specifiche, concrete e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per la sua genericità porti non solo al rigetto, ma anche a ulteriori costi per chi lo propone. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la forma e la sostanza di un atto legale sono inscindibili.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva confermato la condanna di due individui per una serie di reati, tra cui furto in abitazione aggravato (capo A) e altri delitti commessi in concorso (capo B). Insoddisfatti della decisione, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: una critica generica
Il cuore del ricorso verteva su un presunto vizio di motivazione relativo all’articolo 62 bis del codice penale, ovvero la norma che disciplina le circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti lamentavano che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la sua valutazione su questo punto. Tuttavia, la loro critica era formulata in termini del tutto astratti, senza un collegamento diretto e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione: la dichiarazione di inammissibilità
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze dei ricorrenti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può limitarsi a enunciazioni di principio o a critiche generiche, ma deve individuare con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
I giudici di legittimità hanno evidenziato due ragioni principali per la loro decisione. In primo luogo, hanno sottolineato la “conclamata indeterminatezza ed a-specificità” delle argomentazioni difensive. I ricorrenti avevano sviluppato un ragionamento astratto, privo di “qualsivoglia addentellato concreto” con la motivazione della sentenza d’appello.
In secondo luogo, e questo è il punto decisivo, la Corte ha rilevato un errore di fondo nell’impostazione del ricorso. Le circostanze attenuanti generiche, oggetto della doglianza, erano in realtà già state riconosciute e concesse agli imputati nel giudizio di primo grado. Di conseguenza, il motivo di ricorso non solo era vago, ma anche palesemente infondato, poiché si doleva della mancata concessione di un beneficio che era già stato applicato. Questa circostanza ha reso l’impugnazione del tutto pretestuosa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: un ricorso in Cassazione deve essere un atto di precisione chirurgica. Presentare un ricorso inammissibile perché generico, astratto o, peggio ancora, basato su presupposti errati, non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio e ponderato per la tutela dei diritti, non un tentativo generico di rimettere in discussione una sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua manifesta indeterminatezza e non specificità, in quanto le argomentazioni erano astratte e non avevano alcun legame concreto con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorso presentato dagli imputati?
L’unico motivo di ricorso denunciava un presunto vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62 bis del codice penale.
Quale conseguenza ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14155 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14155 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che, con la sentenza in data 8 marzo 2023, la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta a NOME e NOME per i reati di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. (capo A) e 81, 110, 332, 582, 585 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commessi in Martano 1’8 giugno 2017);
considerato che il ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen.;
considerato che il motivo, per come è formulato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed a-specificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, posto che, le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute agli imputati nel giudizio di primo grado (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibileuilL ricorsele condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
r Il Co sigliere estensore