Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile nel percorso giudiziario, impedendo al giudice di esaminare nel merito le ragioni di un imputato. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere chiari, specifici e concretamente collegati alla sentenza che si intende contestare. Argomentazioni vaghe e astratte non sono sufficienti per ottenere una revisione del giudizio e portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto alla Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di tentato furto aggravato. La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello del Procuratore Generale, aggiungendo alla pena detentiva già inflitta all’imputato anche una multa di 80,00 Euro.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la denuncia del mancato accertamento di cause di non punibilità e un presunto vizio di motivazione relativo alla pena comminata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non valuta se la pena fosse giusta o se esistessero cause di non punibilità), ma si ferma a un livello preliminare, constatando che il ricorso stesso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa, pari a 3.000,00 Euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sulla ‘conclamata indeterminatezza ed a-specificità’ delle argomentazioni presentate. Secondo i giudici, i motivi del ricorso erano stati sviluppati attraverso deduzioni del tutto astratte, senza alcun collegamento concreto e specifico con le motivazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
In pratica, l’imputato non ha spiegato in modo puntuale perché la motivazione della sentenza impugnata fosse errata o carente, limitandosi a formulare critiche generiche. La legge processuale, invece, richiede che chi impugna una sentenza identifichi con precisione le parti della decisione che contesta e spieghi, con argomenti pertinenti, le ragioni della propria doglianza. Un ricorso che non soddisfa questo ‘onere di specificità’ non può essere accolto.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi rigorosa e puntuale della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile costruire argomentazioni giuridiche solide, specifiche e direttamente collegate ai passaggi motivazionali del giudice che si intendono criticare. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione del giudizio, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono caratterizzati da conclamata indeterminatezza e aspecificità, sviluppati tramite argomentazioni astratte e prive di un concreto collegamento con la motivazione della sentenza che si impugna.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo non identifica in modo chiaro e preciso i punti della decisione impugnata che si contestano, né espone le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica, limitandosi a deduzioni generiche e non pertinenti al caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14132 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14132 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza in data 27 marzo 2023, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la condanna inflitta a RAGIONE_SOCIALE per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen., condannando l’imputato alla multa di Euro 80,00 in aggiunta alla pena detentiva già cornminata in accoglimento dell’appello proposto dal Procurato Generale (fatto commesso in Verona il 20 aprile 2019);
-rilevato che il ricorso per cassazione nell’Interesse di NOME è affidato ad un solo motivo, che denuncia il mancato accertamento di cause di non punibilità ed il vizio di motivazione, con riguardo alla pena comminata all’imputato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed a-specificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore