Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un appello generico, che non individua con chiarezza i vizi della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Questa recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro monito sull’importanza di formulare critiche argomentate e specifiche, pena non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna a sanzioni economiche. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio questo principio fondamentale della procedura penale.
Il caso: dalla condanna in appello al ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale e, successivamente, della Corte d’Appello, per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). L’imputato aveva beneficiato delle circostanze attenuanti generiche e della riduzione della pena per aver scelto il rito abbreviato. Nonostante la ‘doppia conforme’ di condanna nei primi due gradi di giudizio, la difesa ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
Il ricorso si basava su un unico motivo, lamentando promiscuamente sia un vizio di motivazione che una violazione di legge. In sostanza, si sosteneva che l’imputato avrebbe dovuto essere immediatamente prosciolto ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Le ragioni del ricorso inammissibile: vaghezza e aspecificità
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni della difesa, definendo il ricorso ‘manifestamente infondato’. Il punto cruciale della decisione risiede nella valutazione del motivo d’appello come ‘estremamente vago e del tutto aspecifico’. Secondo i giudici, il ricorso non adempiva alla sua funzione essenziale, ovvero quella di muovere una critica argomentata e puntuale contro la sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di lamentele generiche, ma deve individuare con precisione i punti della decisione che si ritengono errati e spiegare, attraverso solidi argomenti giuridici, il perché.
La decisione della Suprema Corte e le sue conseguenze
Data la palese infondatezza e la genericità dei motivi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando non vi sono elementi che dimostrino un’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, scattano specifiche sanzioni.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su principi consolidati. In primo luogo, un ricorso è inammissibile quando si limita a una deduzione generica senza confrontarsi specificamente con la logica della sentenza impugnata. La richiesta di proscioglimento immediato, dopo due sentenze di condanna conformi, è stata ritenuta del tutto ingiustificata e non supportata da alcun valido argomento. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Il ricorso in esame, fallendo in questo obiettivo, è stato correttamente dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
La decisione in commento sottolinea una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione: la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del ricorso. Presentare un appello vago, sperando in una revisione generale del processo, è una strategia destinata al fallimento e potenzialmente costosa. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve da deterrente contro ricorsi pretestuosi o mal formulati, che congestionano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. Per i professionisti del diritto, ciò significa che ogni ricorso deve essere il frutto di un’analisi approfondita e mirata, capace di evidenziare con precisione chirurgica i vizi della decisione che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché giudicato manifestamente infondato, estremamente vago e del tutto aspecifico, non riuscendo a formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che il ricorso non assolve alla ‘tipica funzione di una critica argomentata’?
Significa che l’atto di appello non ha individuato specifici errori logici o giuridici nella sentenza di secondo grado, ma si è limitato a una contestazione generica, senza fornire argomenti puntuali a sostegno delle proprie tesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari l’11 gennaio 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Bari il 27 gennaio 2021, all’esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 5 febbraio.2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge, non essendo stato l’imputato immediatamente prosciolto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., di cui ricorrerebbero i presupposti nel caso di specie.
3.11 ricorso è, con ogni evidenza, manifestamente infondato: rispetto alla decisione impugnata, che è congruamente e logicamente motivata, il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e del tutto aspecifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Né la richiesta di immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., pur dopo una “doppia conforme” di condanna nei gradi di merito, è in alcun modo giustificata dal ricorrente.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.