Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più negativi per chi si rivolge alla Corte di Cassazione, poiché l’impugnazione viene rigettata senza nemmeno entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di un confronto critico con la decisione impugnata possano portare a questa conclusione, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva sollevato un unico motivo di ricorso: la contestazione relativa alla mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante che incide sulla determinazione della pena.
L’appellante sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente valutato le circostanze per escludere tale aggravante, ma la sua doglianza è stata formulata in termini che la Suprema Corte ha ritenuto insoddisfacenti.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso non possono essere generici, ma devono essere specifici. Devono, cioè, individuare con precisione il punto della decisione impugnata che si contesta e argomentare in modo puntuale perché quella decisione sarebbe errata.
In questo caso, la Corte ha stabilito che il ricorso era ‘aspecifico’, ovvero non superava quella soglia minima di concretezza richiesta per poter essere esaminato nel merito. Il ricorrente, di fatto, non si era confrontato con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è tanto sintetica quanto chiara. I giudici hanno evidenziato che una semplice lettura del provvedimento impugnato dimostrava come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero caratterizzate da ‘lineare e coerente logicità’. Il ricorso, al contrario, non conteneva una critica specifica e circostanziata a tale ragionamento logico. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre una tesi difensiva senza spiegare perché la valutazione dei giudici di secondo grado fosse viziata o errata.
Questa mancanza di confronto diretto con la motivazione della sentenza precedente rende il motivo di ricorso vago e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non ha il compito di ricercare autonomamente i possibili vizi di una sentenza, ma di valutare le critiche specifiche che le vengono mosse.
Le Conclusioni
La decisione sottolinea un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È indispensabile smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le fallacie logiche o gli errori di diritto.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Una sanzione che serve a disincentivare impugnazioni pretestuose o formulate senza il necessario rigore tecnico.
Cosa significa che un motivo di ricorso è aspecifico?
Significa che è formulato in modo generico e vago, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni logiche e coerenti contenute nel provvedimento che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo, relativo alla recidiva, era aspecifico. La lettura della sentenza impugnata mostrava argomentazioni connotate da logicità lineare e coerente, con cui il ricorrente non si è confrontato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11358 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 39384/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso -relativo alla mancata disapplicazione della recid è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del gh ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ja ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024