Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un appello, la chiarezza e la specificità sono fondamentali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi vaghi e generici. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti processuali dettagliati e pertinenti, pena non solo il rigetto del ricorso ma anche ulteriori conseguenze economiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato in secondo grado per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). La Corte d’Appello aveva ritenuto comprovata la sua condotta sulla base degli atti di indagine e delle circostanze di fatto emerse.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato per determinate cause.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’atto stesso. Questo accade quando il ricorso non possiede i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato dal giudice.
L’Indeterminatezza della Censura come Causa di Inammissibilità
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di “indeterminatezza della censura”. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era un “mero enunciato stereotipo”, una formula generica priva di qualsiasi collegamento concreto con la sentenza che si intendeva impugnare. In altre parole, la difesa si è limitata a citare una norma di legge senza spiegare perché e come quella norma sarebbe stata violata nel caso specifico, né quali elementi della sentenza d’appello fossero errati.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata del provvedimento impugnato. Non è sufficiente enunciare un principio di diritto in astratto; è necessario dimostrare come la corte di merito abbia errato nell’applicarlo ai fatti concreti del processo.
Nel caso di specie, il ricorso non stabiliva alcun legame tra la presunta violazione dell’art. 129 c.p.p. e la valutazione delle prove e delle circostanze che avevano portato la Corte d’Appello a confermare la condanna. Questa mancanza di specificità rende il motivo di ricorso vago e, di conseguenza, inammissibile, impedendo alla Corte di Cassazione di svolgere la propria funzione di controllo sulla legittimità della decisione.
Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo ha precluso all’imputato la possibilità di una revisione della sua condanna, ma ha comportato anche conseguenze economiche dirette. La Corte ha infatti condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma con forza che la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un’analisi dettagliata della sentenza che si contesta. Le formule generiche e gli appelli stereotipati non trovano spazio nel processo e comportano unicamente un esito negativo e sanzionatorio per chi li propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua indeterminatezza. La censura mossa alla sentenza impugnata era un mero enunciato stereotipo, privo di qualsiasi collegamento specifico con le motivazioni della decisione della Corte d’Appello.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, e di lesioni personali, previsto dall’art. 582 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso.
Rilevato che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censu avente ad oggetto la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la senten impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cui agli artt. 337 cod. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presi nte