Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse lamentele già esposte in appello. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché considerato una ‘mera riedizione’ dei motivi precedenti. Questa decisione offre spunti importanti sulla corretta tecnica di redazione degli atti giudiziari e sui limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva motivato la propria decisione sulla base di due elementi principali: la gravità oggettiva della condotta, consistita in una guida pericolosa posta in essere dopo un tentativo di controllo da parte delle forze dell’ordine, e i precedenti penali dell’imputato. Questi elementi erano stati considerati sufficienti non solo per confermare la colpevolezza, ma anche per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e per determinare l’entità della pena.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando le valutazioni della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza di tale declaratoria è duplice: la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su un consolidato principio della procedura penale: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello.
Analisi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rilevato che i motivi presentati dal ricorrente non introducevano nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. Al contrario, si limitavano a riproporre le stesse questioni già compiutamente esaminate e respinte, con argomentazioni logiche e coerenti, dalla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale è definito ‘mera riedizione’ dei motivi d’appello e costituisce una causa di inammissibilità del ricorso. Il giudizio di Cassazione, infatti, è un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a riesaminare nel merito i fatti già valutati nei gradi precedenti.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente valutato tutti gli elementi a sua disposizione. La gravità della condotta (la guida pericolosa per sfuggire al controllo) e i precedenti penali sono stati ritenuti indicatori validi sia della pericolosità del comportamento sia di una ‘maggiore capacità a delinquere’ dell’imputato. Tale valutazione, priva di ‘manifesta illogicità’, ha giustificato pienamente sia la determinazione della pena sia il diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso, non riuscendo a evidenziare vizi di legittimità o palesi illogicità nel ragionamento della sentenza d’appello, si è risolto in un tentativo, non consentito in sede di Cassazione, di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda. Per questi motivi, è stato dichiarato inammissibile.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è necessario formulare censure specifiche e pertinenti contro la sentenza di secondo grado, evidenziando vizi di legge o difetti di motivazione, e non semplicemente riproporre le stesse argomentazioni già respinte. La declaratoria di inammissibilità non solo chiude definitivamente il caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti destinati al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituiva una ‘mera riedizione’, ovvero una semplice ripetizione, dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità o vizi logici della motivazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche valorizzando due elementi: la gravità della condotta dell’imputato (guida pericolosa per sfuggire a un controllo) e i suoi precedenti penali, dai quali ha desunto un giudizio di maggiore capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 24/05/1962
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Dello Russo; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sulla determinazione della pena e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità della condotta (il reato è consistito nella condotta di guida pericolosa tenuta dopo un tentativo di controllo) e nei precedenti penali, valorizzati per inferirne un giudizio di maggiore capacità a delinquere;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consigliera r atrice
GLYPH
La Presidente