Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre un’importante lezione sulla necessità di formulare impugnazioni con motivi specifici e critiche puntuali, anziché affidarsi a una sterile riproposizione di tesi già vagliate.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Novara per il reato previsto dall’articolo 707 del codice penale, che punisce il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli da parte di soggetti con precedenti specifici. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
Contro la decisione d’appello, la difesa dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, basandolo essenzialmente su due motivi: un presunto vizio di motivazione relativo alla mancata assoluzione e un analogo vizio riguardo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Le Ragioni del Ricorso e la Decisione della Corte
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente le ragioni per cui confermava la condanna, ignorando le argomentazioni difensive. Tuttavia, la Suprema Corte ha adottato una prospettiva radicalmente diversa.
L’analisi dei giudici di legittimità ha evidenziato come i motivi del ricorso non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati in appello. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva fornito una “puntuale motivazione” per disattendere tali argomenti. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse censure già esaminate e rigettate dal giudice del merito. La funzione tipica dell’impugnazione di legittimità è quella di svolgere una critica argomentata e puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione.
Quando un ricorso si traduce nella mera ripetizione di doglianze già respinte, esso perde la sua natura di critica specifica e diventa un motivo solo apparente. In pratica, non assolve alla funzione per cui è previsto, che è quella di stimolare un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte del giudice precedente, non di ottenere un terzo giudizio sui medesimi fatti e argomenti. La Corte ha citato diverse sentenze a sostegno di questo principio, sottolineando la coerenza della sua giurisprudenza sul punto. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rappresenta un monito per chi intende impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice d’appello; è indispensabile strutturare un ricorso che attacchi specificamente le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo significa analizzare nel dettaglio la motivazione, individuarne le eventuali lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto e costruire su di essi motivi di ricorso nuovi e pertinenti. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti in appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera e letterale ripetizione di quelli già presentati e respinti con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘non specifico’ o ‘apparente’?
Significa che il motivo non svolge la funzione tipica di una critica puntuale e argomentata contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre genericamente le stesse tesi difensive già esaminate, senza confrontarsi con le ragioni specifiche della decisione del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45955 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45955 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 31/01/2023 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 10/03/2021 del Tribunale di Novara, che l’aveva condannata per il reato di cui all’art. 707 cod. pen..
Deduce:
1.Vizio di motivazione per la mancata assoluzione.
Vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen..
Ciò premesso il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui deduce il vizio omessa motivazione, smentito dalla presenza di una puntuale motivazione che ha disatteso i motivi di gravame (si vedano le pagine 3 e 4).
Il ricorso, in realtà, la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in ap puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
A tale proposito, questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso p cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in ap motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi consider non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di cri puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.