Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45547 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45547 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 12 aprile 2022 con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati, rispettivamente, condannati alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 27.200,00 di multa e di anni tre, giorni venti di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti atti: violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato loro contestato nella più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. pen., lamentando l’erroneo mancato riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge per omessa motivazione in relazione alla mancanza esclusione della recidiva qualificata loro contestata.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo ai primi due motivi di ricorso, deve essere osservato come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come reiteratamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n’. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatt che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in
esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.2. Del pari manifestamente infondata è l’ultima censura eccepita da parte dei ricorrenti, atteso che dall’esame del provvedimento impugnato, da leggersi in combinato con la pronuncia di primo grado – trattandosi di un doppio conforme riconoscimento della penale responsabilità degli imputati -, risulta del tutto adeguata e logica, nonché giuridicamente corretta, la motivazione con cui, nel caso di specie, è stata, rispettivamente, configurata la ricorrenza della recidiva reiterata e infraquinquennale nei confronti del COGNOME e della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nei riguardi del COGNOME.
La motivazione resa, infatti, per quanto sintetica, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.
Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale dei prevenuti dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cass delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente