Ricorso Inammissibile: Perché Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Sconfitta in Cassazione
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede strategia, precisione e, soprattutto, originalità critica. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un errore strategico comune: la semplice riproposizione dei motivi già discussi e respinti in appello. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la ‘mera reiterazione’ delle argomentazioni sia una strada senza uscita, che porta non solo al rigetto del ricorso ma anche a sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze della sua inammissibilità.
I Fatti del Caso: La Condanna per Stupefacenti e Recidiva
Il caso nasce da una condanna per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), commesso nel febbraio 2022. L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Rimini, con una sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. A pesare sulla posizione dell’imputato vi era la contestazione di una recidiva qualificata: reiterata, specifica e infraquinquennale, un’aggravante che indica una particolare inclinazione a delinquere.
Il Ricorso alla Suprema Corte
Di fronte alla conferma della condanna, la difesa ha deciso di giocare l’ultima carta, presentando ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato fatale per la sua stessa struttura. La Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso non era altro che una riproposizione pedissequa delle argomentazioni già avanzate in appello.
La Decisione della Cassazione: Il Ricorso Inammissibile per Mera Reiterazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basandosi su un principio consolidato nella giurisprudenza. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata. Non basta ripetere ciò che si è già detto; è necessario spiegare perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel respingere quelle stesse argomentazioni.
La Suprema Corte ha sottolineato che i motivi di appello avevano ricevuto una risposta ‘puntuale’, ‘congrua’ e ‘non manifestamente illogica’ nella sentenza di secondo grado. Di conseguenza, la difesa avrebbe dovuto confrontarsi con quella motivazione, demolendola punto per punto. Limitarsi a ‘copiare e incollare’ i vecchi motivi significa ignorare la decisione del giudice d’appello, rendendo il ricorso privo della sua funzione essenziale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul principio secondo cui il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che non si confronta criticamente con la sentenza impugnata è ‘aspecifico’ e, quindi, inammissibile. Nel caso specifico, anche la censura relativa al riconoscimento della recidiva è stata ritenuta inammissibile, poiché la Corte d’Appello aveva valutato correttamente i presupposti, seguendo l’orientamento delle Sezioni Unite.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce una lezione fondamentale per ogni avvocato e assistito: un ricorso per Cassazione non è un tentativo ulteriore, ma un rimedio straordinario che richiede un’argomentazione mirata e critica. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro. Una sconfitta su tutta la linea, che poteva essere evitata con una strategia processuale più attenta e specifica.
Perché un ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva un’analisi critica della sentenza impugnata, ma si limitava a essere una mera reiterazione dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
In che modo la Corte ha valutato la questione della recidiva?
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente valutato i presupposti per il riconoscimento della recidiva, in conformità con l’orientamento interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, rendendo la censura su questo punto non idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44547 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44547 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa all’esito di rito abbreviato in data 7 aprile 2022 dal Tribunale di Rimini di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Rimini il 23 febbraio 2022 con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e non manifestamente illogica;
ritenuto che il giudice di appello ha valutato i presupposti per il riconoscimento della recidiva a pag.3 in conformità all’orientamento interpretativo del giudice di legittimità (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839 – 01) e che per tale ragione la censura non supera il vaglio di ammissibilità;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023