Ricorso inammissibile: perché copiare i motivi d’appello è un errore fatale
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’attività da prendere alla leggera. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: il ricorso non può essere una semplice fotocopia dei motivi già presentati in appello. Se non si affrontano e criticano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, il risultato è quasi sempre un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire le ragioni di tale esito.
I fatti del caso
Un soggetto, ristretto in regime di detenzione domiciliare, veniva condannato dalla Corte d’Appello. La condanna era motivata dal reiterato allontanamento dall’abitazione, in violazione degli obblighi imposti dalla misura. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della sentenza.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha rilevato un vizio fondamentale. L’atto presentato dall’imputato si limitava a riproporre le stesse ‘censure’, ovvero le stesse critiche, già sollevate nel giudizio d’appello. Il ricorrente, in sostanza, non si era confrontato con la sentenza della Corte d’Appello; non aveva analizzato le motivazioni dei giudici di secondo grado né aveva spiegato perché queste fossero errate.
La Suprema Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata fosse ‘immune da censure’, cioè ben motivata sia sulla sussistenza del reato sia sul trattamento sanzionatorio. I giudici d’appello avevano infatti evidenziato come il ‘dispregio’ mostrato dal ricorrente verso gli obblighi della detenzione domiciliare fosse incompatibile con la concessione di un’attenuazione della pena.
Le motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Cassazione è chiara e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni. È un giudizio di legittimità, il cui scopo è verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e coerente la loro decisione. Un ricorso che ignora le ragioni della sentenza che intende contestare, limitandosi a ripetere argomenti già respinti, è privo della specificità richiesta dalla legge e, pertanto, non può essere accolto. In questo caso, il ricorso non attaccava la sentenza, ma la ignorava, rendendolo di fatto inutile e quindi inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che la tecnica redazionale di un ricorso per Cassazione è cruciale. Limitarsi a un ‘copia e incolla’ dei motivi d’appello è una strategia perdente che porta a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e versare una somma (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende. Si tratta di una lezione importante: ogni impugnazione deve essere mirata, specifica e deve confrontarsi criticamente con le motivazioni del provvedimento che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riprodurre le stesse censure già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni e le motivazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché non è stata concessa l’attenuazione della pena all’imputato?
L’attenuazione della pena è stata ritenuta incompatibile con la condotta dell’imputato, il quale aveva mostrato un ‘assoluto dispregio’ per il rispetto degli obblighi imposti dalla detenzione domiciliare, allontanandosi ripetutamente dall’abitazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44317 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44317 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni – immuni da censure – recepite nella sentenza impugnata, sia in relazione alla sussistenza del reato (essendo stata7 accertato il reiterato allontanamento dall’abitazione ove l’imputato era ristretto) sia in ordine al trattamento sanzionatorío (l’assoluto dispregio mostrato dal ricorrente in relazione al rispetto degli obblighi imposti con la detenzione domiciliare è stato ritenut4 , incompatibile con l’attenuazione della pena);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente