Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia l’Appello ‘Fotocopia’
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta lo strumento fondamentale per contestare una decisione giudiziaria ritenuta ingiusta o errata. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un appello che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in primo grado, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, configura un ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre spunti importanti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sulle conseguenze di un approccio superficiale.
Il Caso in Esame
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione. L’imputato, non accettando la decisione, aveva presentato appello chiedendo la derubricazione del reato in quello, meno grave, di furto. La Corte d’Appello, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado, respingendo le argomentazioni della difesa.
Contro questa seconda decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta erroneità della mancata derubricazione del reato. Il fulcro del problema, però, non risiedeva tanto nel merito della richiesta, quanto nel modo in cui è stata presentata.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. Il motivo è puramente procedurale ma di fondamentale importanza. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano una ‘pedissequa reiterazione’ delle doglianze già formulate nell’atto di appello. In altre parole, la difesa si era limitata a copiare e incollare le argomentazioni precedenti, senza sviluppare una critica puntuale e argomentata contro le specifiche motivazioni con cui la Corte d’Appello le aveva respinte.
La Funzione Critica dell’Atto di Impugnazione
Secondo la Cassazione, un atto di impugnazione non può essere una semplice riproposizione di tesi già esaminate. La sua funzione tipica è quella di una ‘critica argomentata’ avverso la sentenza oggetto di ricorso. L’appellante ha l’onere di confrontarsi con la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le presunte lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto. Un ricorso che omette questo confronto dialettico è considerato ‘non specifico’, ma solo ‘apparente’, e come tale non può essere accolto.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha sottolineato come le doglianze del ricorrente fossero ‘indeducibili’ proprio perché fondate su una mera ripetizione di argomenti già ‘puntualmente disattese dalla corte di merito con argomentazioni esenti da vizi’. I giudici di legittimità hanno richiamato un proprio precedente (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016) per rafforzare il principio secondo cui la mancanza di specificità dei motivi di ricorso, che si risolvono nella riproposizione delle stesse ragioni già esaminate e rigettate, ne determina l’inammissibilità.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Al di là del caso specifico, questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: un’impugnazione, per avere successo, deve essere un dialogo critico con la decisione che si contesta. Non basta avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie ragioni in modo specifico e pertinente, dimostrando di aver compreso e analizzato le motivazioni del giudice precedente per poterle efficacemente confutare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché costituiva una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una ripetizione letterale, delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa chiedeva il ricorrente nel suo motivo di ricorso?
Il ricorrente chiedeva la derubricazione del reato per cui era stato condannato, ossia la sua riqualificazione da ricettazione a furto, un delitto considerato meno grave.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40762 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40762 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata derubricazione dell ricettazione nel delitto di furto, è indeducibile perché fondato su doglianze che si risolvono pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte merito con argomentazioni esenti da vizi (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione del sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che ha invece fatto applicazione di corretti argomenti giuridici dell’affermazione della responsabilità per il reato contestato (sul punto si veda Sez. 2, n. 4 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente