Ricorso Inammissibile: la Cassazione boccia i motivi ‘fotocopia’
Nel processo penale, l’impugnazione è uno strumento fondamentale per garantire la giustizia e la corretta applicazione della legge. Tuttavia, affinché sia efficace, deve rispettare precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cruciale: un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, è destinato a un esito infausto. Si tratta di un classico caso di ricorso inammissibile, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori spese per l’imputato.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto emessa dal Tribunale. In seguito, la Corte d’Appello, in parziale riforma della prima decisione, ha assolto l’imputato da una parte delle condotte contestate, rideterminando la pena in un anno, quattro mesi e otto giorni di reclusione, oltre a 800 euro di multa.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore, affidandosi a tre motivi principali:
1. La mancata nomina di un perito psichiatra per accertare un suo eventuale vizio di mente (totale o parziale) al momento del fatto.
2. La violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di tale vizio di mente.
3. L’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso e la dichiarazione di ricorso inammissibile
I primi due motivi erano strettamente collegati e vertevano sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato. La difesa sosteneva che il giudice d’appello avesse errato nel non disporre un approfondimento peritale per valutare lo stato mentale dell’assistito, sia al momento del compimento del reato, sia ai fini della sua capacità di partecipare coscientemente al processo.
Il terzo motivo, invece, criticava la scelta della Corte d’Appello di non applicare le attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tutti i motivi proposti non meritevoli di un esame nel merito, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata al provvedimento che si contesta.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni dell’inammissibilità. I primi due motivi, relativi alla perizia psichiatrica e al vizio di mente, non erano altro che una pedissequa reiterazione delle stesse doglianze già sollevate con l’atto di appello. La Corte territoriale aveva già risposto a tali censure, motivando in modo congruo e logico le ragioni per cui non riteneva necessario disporre un accertamento peritale, evidenziando la carenza di presupposti medico-scientifici per dubitare della capacità processuale o della piena imputabilità dell’imputato al momento dei fatti.
Il ricorrente, invece di confrontarsi con tale motivazione e criticarne eventuali vizi logici o giuridici, si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni. Questo modo di agire vanifica la funzione stessa del ricorso per cassazione. Come ribadito dalla Corte, un motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata è destinato all’inammissibilità, perché viene meno la sua unica funzione, ovvero la critica argomentata al provvedimento.
Analogo discorso è stato fatto per il terzo motivo, riguardante le attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per negare il beneficio, e tale motivazione, essendo priva di vizi evidenti, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, in particolare di un ricorso per cassazione, richiede uno sforzo di analisi critica e specifica della decisione che si intende contestare. Non è sufficiente ‘copiare e incollare’ i motivi di un precedente gravame. È necessario, invece, ‘smontare’ la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle, le contraddizioni o gli errori di diritto. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è inutile, ma è anche dannoso, in quanto si traduce in una pronuncia di inammissibilità e in un’ulteriore condanna economica per l’assistito.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di legge. In questo caso specifico, è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi dell’appello nel ricorso per cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso non può essere una semplice riproduzione delle doglianze precedenti. Deve, invece, contenere una critica puntuale e ragionata delle argomentazioni usate dal giudice di secondo grado per respingere quelle stesse doglianze, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono il dissenso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2460 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2460 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 gennaio 2025 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 22 aprile 2023, ha assolto COGNOME NOME dal reato di furto a lui ascritto relativamente a parte delle condotte contestategli, per l’effetto rideterminando la pena inflitta nei suo confronti nella misura di anni uno, mesi quattro, giorni otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: mancata assunzione di prova decisiva, per non essere stato nomiNOME un perito medico psichiatra al fine di accertare la sua incapacità di intendere e di volere, per vizio totale parziale di mente, al momento del compimento della condotta contestatagli ovvero per accertarne la sua capacità di partecipare al processo; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sussistenza del suo vizio totale o parziale di mente; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Con riferimento, infatti, alle censure eccepite con i primi due motivi di ricorso, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello – nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di carenza dei presupposti medico-scientifici per ritenere l’incapacità processuale dell’imputato, ovvero la sussistenza di un suo vizio parziale o totale di mente al momento dei fatti, senza la necessità di predisporre il richiesto approfondimento peritale (cfr. pp. 5 e s. della sentenza impugnata) – reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugNOMErio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione,
cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.2. Del pari inammissibile è la doglianza eccepita con il terzo motivo di ricorso, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 7) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secon grado ha ritenuto di negare all’imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
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