Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata in cui non si riesamina il fatto, ma si valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, chiarendo perché non è sufficiente riproporre le medesime doglianze già respinte in appello. La vicenda analizzata riguarda un caso di ricettazione di un ciclomotore, ma i principi espressi hanno una valenza generale.
I Fatti del Caso: La Controversia sulla Provenienza del Ciclomotore
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) a carico di un individuo trovato in possesso di un ciclomotore di provenienza illecita. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, sottolineando come quest’ultimo non avesse fornito alcuna giustificazione plausibile riguardo al possesso del veicolo. La difesa, non accettando la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile dalla Cassazione?
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. I giudici hanno rilevato che il ricorso non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già esaminate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a fare un ‘copia e incolla’ dei motivi d’appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la logica e le conclusioni della sentenza di secondo grado.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione ben precisa: quella di criticare in modo mirato la sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto o vizi di motivazione. Quando, come in questo caso, ci si limita a riproporre le stesse questioni già decise, i motivi del ricorso vengono considerati non specifici, ma solo apparenti. Di conseguenza, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e non viene esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha stabilito che l’unico motivo di ricorso, volto a contestare la motivazione della sentenza di appello, era infondato. I giudici di legittimità hanno chiarito che un motivo di ricorso che si risolve nella mera ripetizione di argomentazioni già disattese dalla corte di merito è inammissibile. Questo perché un simile approccio omette di assolvere alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di sviluppare una critica argomentata contro la decisione che si contesta. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente ritenuto provata la responsabilità del ricorrente sulla base di due elementi chiave: la comprovata provenienza illecita del ciclomotore e l’assenza di qualsiasi giustificazione da parte dell’imputato. Di fronte a questa solida motivazione, il ricorso si è rivelato privo di fondamento, portando alla sua inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’impugnazione non è una mera ripetizione. Per avere una possibilità di successo, e prima ancora di essere esaminato, un ricorso deve essere costruito come una critica puntuale e ragionata della decisione precedente. Limitarsi a riproporre le stesse difese è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per l’imputato, la conseguenza è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma che un ricorso presentato senza i dovuti requisiti di specificità non è privo di conseguenze.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Quando si limita a ripetere pedissequamente le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
In un caso di ricettazione, cosa deve dimostrare chi viene trovato in possesso di un bene di provenienza illecita?
Secondo la decisione, in presenza di un bene di provata provenienza illecita, spetta alla persona che lo possiede fornire una giustificazione plausibile e credibile sulla sua origine per evitare una condanna per responsabilità penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4659 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4659 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1285/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d’appello di Napoli; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. non Ł consentito in sede di legittimità, perchØ fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che la Corte di appello di Napoli ha ritenuto pienamente provata la responsabilità dell’odierno ricorrente in considerazione della provenienza illecita del ciclomotore, rispetto alla quale il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME