Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di “Copia-Incolla”
Un ricorso inammissibile è una delle sanzioni processuali più severe. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene respinta senza nemmeno entrare nel merito, semplicemente perché costituisce una mera ripetizione di quanto già discusso. Analizziamo il caso di due persone condannate per tentato furto e la cui ultima speranza di ribaltare la sentenza si è infranta contro il muro dell’inammissibilità.
I Fatti del Processo
Due persone, un uomo e una donna, erano state condannate in primo e secondo grado per il reato di tentato furto. L’episodio si era verificato presso la canonica di una chiesa. La loro azione criminale, tuttavia, non era giunta a compimento. Mentre erano intenti a commettere il furto, l’arrivo di una terza persona, che bussò alla porta, li costrinse a interrompere bruscamente l’operazione per non essere scoperti. Convinti della loro tesi difensiva, i due imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le istanze dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della vicenda, ma in un vizio procedurale fondamentale: i motivi presentati erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la sentenza di secondo grado.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009), ha ribadito un principio cardine del processo: il ricorso non può essere un semplice “copia-incolla”. Deve, invece, assolvere alla funzione di una critica mirata e argomentata contro la decisione che si intende impugnare. Quando i motivi sono solo apparenti e non specifici, il ricorso perde la sua funzione e diventa, di conseguenza, inammissibile.
Desistenza Volontaria vs. Interruzione Fortuita
Uno dei punti chiave della difesa era probabilmente legato alla tesi della “desistenza volontaria”, ossia l’abbandono spontaneo del proposito criminale. Tuttavia, i giudici di merito avevano già accertato che l’interruzione del furto non fu affatto volontaria. Fu causata dall’arrivo di un terzo soggetto, un evento esterno che rese la prosecuzione dell’attività delittuosa più rischiosa. Questa circostanza esclude la possibilità di applicare l’istituto della desistenza.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse dotata di una motivazione appropriata e priva di vizi logico-giuridici. Le valutazioni dei giudici di merito, sia riguardo alla dinamica del tentato furto sia riguardo al riconoscimento della recidiva per uno dei due imputati, sono state ritenute non arbitrarie né manifestamente illogiche. Trattandosi di valutazioni di merito, esse sono insindacabili in sede di legittimità, dove la Cassazione può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non riesaminare i fatti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche pesanti per i ricorrenti. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema cura, focalizzandosi sui vizi di legittimità della sentenza impugnata e non sulla semplice riproposizione di argomenti di fatto già valutati e respinti. La via del ricorso “facile” non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche ulteriori e significative spese.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituiva una “pedissequa reiterazione”, ovvero una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Mancava di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando così privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Cosa distingue la desistenza volontaria dall’interruzione dell’azione in questo caso?
In questo caso, l’azione furtiva non è stata interrotta per una scelta volontaria e spontanea degli imputati (desistenza volontaria), ma a causa dell’arrivo di una terza persona che ha bussato alla porta. Questo evento esterno ha reso la prosecuzione del reato più rischiosa, configurando un’interruzione fortuita che non esclude la punibilità per il tentativo.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese del procedimento e una somma di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 723 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 723 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a ABANO TERME il DATA_NASCITA
NOME nato a AURONZO DI CADORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso in punto di responsabilità di NOME e NOME in ordine al reato di tentato furto presso la canonica della chiesa indicata in imputazione.
I ricorsi proposti dagli imputati sono inammissibili.
Le censure proposte non sono consentite in sede di legittimità in quanto costituenti una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dall Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione ed è immune da vizi logico-giuridici.
I giudici di merito hanno riscontrato che non vi fu alcuna desistenza volontaria dei prevenuti, i quali interruppero l’azione furtiva solo a seguito del sopraggiungere di un te soggetto, il quale bussava alla porta, rendendo a quel punto più rischiosa la prosecuzione dell’attività delittuosa. Anche il riconoscimento della contestata recidiva nei confron NOME NOME si fonda su valutazioni di merito non arbitrarie né manifestamente illogiche, come tali insindacabili in sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2025
Il P
Il Consigliere estensore
te