Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi d’Appello Ripetitivi
Quando si presenta un’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano specifici e critichino puntualmente la sentenza contestata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i suoi motivi erano una semplice fotocopia di quelli già respinti in secondo grado. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le regole del processo penale e le conseguenze di un’impugnazione non correttamente formulata.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi di contestazione.
In particolare, il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Sosteneva, inoltre, che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedergli le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Suprema Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Secondo i giudici, il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente punto per punto.
In primo luogo, ha osservato che i motivi relativi alla responsabilità penale non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’avvocato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza di secondo grado. Questo ha reso i motivi “non specifici” e solo “apparenti”, privandoli della loro funzione essenziale.
In secondo luogo, riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. Ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello sul punto era logica e priva di vizi evidenti.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Ha chiarito che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi di merito. Deve, invece, contenere una critica mirata e ragionata alla decisione impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Quando ciò non avviene, il ricorso è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Sul tema delle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio importante: il giudice di merito, nel motivare il diniego, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo. È sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi, poiché la sua valutazione su questi ultimi implica implicitamente il superamento di tutti gli altri. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente, rendendo la censura del ricorrente infondata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre una lezione cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Presentare un ricorso inammissibile non solo impedisce un esame nel merito della propria posizione, ma comporta anche conseguenze economiche. Il ricorrente, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici verso la sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già dedotti e respinti nel giudizio d’appello, risultando quindi non specifici.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una “pedissequa reiterazione” di quelli d’appello?
Significa che il ricorrente si è limitato a copiare e incollare le stesse argomentazioni già presentate alla Corte d’Appello, senza sviluppare una critica ragionata e specifica contro le motivazioni della sentenza che stava impugnando.
Qual è il principio applicato dalla Corte riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha ribadito che il giudice di merito, per negare la concessione delle attenuanti generiche, non deve analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi che ritiene decisivi o più rilevanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42689 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42689 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e difetto di motivazione in odine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. e non per il reato presupposto, non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata – richiamandosi coerenti principi di diritto affermati da questa Corte in materia- dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso e avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
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Il Consigliere Estensore
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