Ricorso Inammissibile: la Condanna alle Spese è Certa se i Motivi sono Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenta e specifica critica alla sentenza che si intende impugnare. Quando l’atto si limita a essere una mera copia delle argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, il risultato è quasi sempre un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce lo ricorda chiaramente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la richiesta di riqualificare il reato da ricettazione a furto (art. 624 c.p.). Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel qualificare giuridicamente la sua condotta.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non possono risolversi in una semplice ripetizione di quanto già dedotto e, soprattutto, già puntualmente respinto nel giudizio d’appello.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha osservato che il motivo presentato dal ricorrente era una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già discusse e disattese dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, nella sua sentenza, aveva già ampiamente motivato, con argomenti “congrui e non illogici”, la sussistenza sia dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo del delitto di ricettazione.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso di questo tipo è da considerarsi non specifico, ma solo apparente. Esso, infatti, non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di muovere una critica argomentata e mirata contro le ragioni della decisione impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse doglianze senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza d’appello svuota di significato il ricorso stesso, rendendolo un mero esercizio formale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È necessario articolare una critica precisa, logica e puntuale, che si confronti direttamente con le motivazioni del giudice precedente, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. In caso contrario, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche, è estremamente concreto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, risultando quindi non specifico ma solo apparente.
Qual era la richiesta principale del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva la riqualificazione del reato a lui ascritto, da ricettazione (art. 648 c.p.) a furto (art. 624 c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, osservato che l’unico motivo di motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. ascritto all’odierno ri in quello di cui all’art. 624 cod. pen., non è consentito perché fondato su mo che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugna (ove si indica, con argomenti congrui e non illogici, la sussistenza dell’elem oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione) dovendosi gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente