Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTORO INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/11/2023 la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 29/12/2021, che aveva condanNOME NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’articolo 19 d.lgs. 74/2000, alla pena di mesi 7 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. La rettifica operata dalla prima sentenza alla imputazione non poteva ritenersi una correzione di un errore materiale, ma costituiva una modifica sostanziale del fatto, operata in violazione dell’articolo 516 c.p.p..
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge dovendo l’imputato essere assolto per mancanza dell’elemento soggettivo del reato.
2.3. Con il terzo motivo (rubricato come quarto) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di autonoma valutazione da parte del secondo giudice, che si è limitato a confermare il percorso argomentativo del primo giudice, nonché mancanza di motivazione in relazione all’articolo 131-bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217)
La funzione tipica dell’impugnazione, d’altro canto, è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (testualmente Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv 254584 e Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
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Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente “attaccato”, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, cit.).
La Corte territoriale ha operato un rinvio al percorso motivazionale della sentenza di primo grado, di talché le due sentenze si fondono a formarne una sola (c.d. “doppia conforme”).
Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha precisato (pag. 3) che non può considerarsi fatto diverso la rettifica della data del commesso reato, posto che pacificamente il reato in contestazione si consuma al termine di scadenza per il pagamento dell’acconto dell’anno successivo, per cui alcun pregiudizio è incorso all’imputato, cui era ben nota la disciplina normativa.
Quanto al secondo motivo, evidenzia la corte partenopea (pag. 4) come in alcun modo il ricorrente avesse documentato le ragioni per cui non aveva potuto adempiere l’obbligazione tributaria, risultando di tal guisa la deduzione totalmente generica.
I motivi, che non si confrontano con la motivazione offerta dai secondi giudici limitandosi a generiche considerazioni, sono pertanto inammissibili.
Quanto al terzo motivo, la doglianza relativa alla mancanza di autonoma motivazione è manifestamente infondata, avendo la corte fornito ragionevole spiegazione dei motivi che hanno determiNOME la conferma della prima statuizione.
Quanto al 131-bis, denegato in apparenza senza motivazione, il Collegio evidenzia che, in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzioNOMErio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 – 02).
Si è anche affermato (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, concolà, Rv. 282097 – 01) che deve essere ritenersi valida anche per l’istituto di cui all’articolo 131-bis c.p. l’affermazione di questa Corte, elaborata con riferimento al diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), secondo cui la richiesta di concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia
adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzioNOMErio, fondata su analogo ordine di motivi, in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. sul punto, ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500).
Da ciò consegue che anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis c.p. deve ritenersi implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.
Ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata immediatamente dopo il diniego della applicabilità della causa di non punibilità, che la gravità oggettiva del fatto (pag. 5), in uno con la personalità spregiudicata dell’imputato e i suoi precedenti, sono elementi tali da non consentire neppure il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e una rimodulazione in melius del trattamento sanzioNOMErio.
La motivazione, complessivamente considerata, dà pertanto conto in modo chiaro RAGIONE_SOCIALE ragioni del diniego, posto che, se il reato è così grave da escludere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti atipiche, a maggior ragione non può essere ritenuto di così particolare tenuità da risultare non punibile.
Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;10 ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2024.