Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo di ricorso che deducono violazione di legge e difetto di motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 628 cod. pen., e loro riqualificazione e ricorrenza delle aggravanti contestate, non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (pagg. 9, 10, 11 e segg. della sentenza impugnata) mediante l’indicazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dei reati ascritti all’odierno ricorrente, con motivazione logica ed approfondita che non si presta a censure in questa sede; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
considerato come il ricorrente con tali motivi non si sia confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01)
considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. in assenza di qualsiasi irragionevolezza e tenuto conto della motivazione analitica della Corte di appello sul punto ( che ha richiamato lascelta della pena base in misura equivalente al minimo edittale e la portata assolutamente contenuta degli aumenti in continuazione per i moltissimi episodi di truffa oggetto di contestazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr idente