Ricorso inammissibile: la Cassazione contro i ricorsi “fotocopia”
Un ricorso inammissibile rappresenta una barriera procedurale che impedisce al giudice di entrare nel merito di una questione. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile riproporre in sede di legittimità le stesse identiche argomentazioni già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso offre uno spunto chiaro su come la specificità dei motivi di ricorso sia un requisito essenziale per accedere al giudizio della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: dalla Condanna in Appello al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna di un imputato per reati gravi, tra cui la detenzione di documenti di identificazione falsi e la falsificazione di atti pubblici, commessi in concorso con altri. La condanna, già stabilita in primo grado, veniva quindi ribadita dal giudice del gravame.
Non accettando la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione relativa all’applicazione della recidiva e una generica lamentela sull’eccessività della pena inflitta. Questi erano, tuttavia, gli stessi punti che aveva già sollevato nel suo appello e sui quali la Corte territoriale si era già espressa con una motivazione ritenuta adeguata.
L’Analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, ha immediatamente rilevato la sua criticità fondamentale. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’unico motivo presentato non fosse altro che una “mera riproduzione” degli argomenti già contenuti nell’atto di appello. Questo approccio è contrario ai principi che regolano il giudizio di legittimità, il quale non è un terzo grado di merito, ma un riesame della corretta applicazione della legge.
La Mera Riproduzione dei Motivi
Il punto centrale della decisione è che il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, non una semplice ripetizione di doglianze già respinte. La Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva fornito una “congrua risposta” alle questioni sollevate, rendendo il successivo ricorso privo di reale contenuto critico nei confronti della seconda sentenza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Presentare un ricorso che è la fotocopia di un precedente atto di gravame, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare, svuota di significato la funzione stessa del ricorso. Il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti, ma a controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme giuridiche. Di conseguenza, un ricorso che non evidenzia specifici errori di diritto nella sentenza d’appello, ma si limita a riproporre le stesse lamentele, non può essere esaminato. La Corte ha quindi agito in conformità con la sua consolidata giurisprudenza, dichiarando il ricorso inammissibile e ponendo fine al procedimento.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’argomentazione legale rigorosa e specifica, che si confronti direttamente con la decisione impugnata. La semplice insistenza su punti già chiariti e rigettati non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando costituisce una mera riproduzione degli analoghi motivi di gravame sui quali il giudice di merito ha già fornito una congrua risposta.
Quali erano i motivi del ricorso presentati dall’imputato?
L’imputato contestava l’applicazione della recidiva e lamentava l’eccessività della pena inflitta, riproponendo gli stessi argomenti già presentati in appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497 – bis cod. pen. (capo A) e 110, 477, 482 cod. pen. (capo B);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’applicazione della recidiva e lamenta l’eccessività della pena inflitta, costituisce mera riproduzione degli analoghi motivi di gravame sui quali il giudice di merito ha fornito congrua risposta (cfr. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024