Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Quando l’Appello è Solo una Copia
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo precise regole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la mera riproposizione dei motivi già discussi e respinti in appello rende il ricorso inammissibile. Questo principio è stato applicato in un caso di furto aggravato, dove l’imputato contestava la sua condanna basata su un’impronta digitale parziale e il mancato riconoscimento di un’attenuante.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato per furto aggravato in abitazione, avendo sottratto un televisore, una penna d’oro e tre collane. La sua responsabilità era stata affermata anche sulla base di un’impronta dattiloscopica parziale rinvenuta sulla scena del crimine.
In sede di ricorso per Cassazione, la difesa sollevava due questioni principali:
1. Un vizio di motivazione riguardo all’attendibilità della prova basata sull’impronta parziale.
2. L’errata mancata concessione dell’attenuante della lieve entità del danno, sostenendo che il valore dei beni sottratti fosse modesto.
L’Analisi della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e uno di natura sostanziale.
La Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile perché non era altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto davanti alla Corte d’Appello. I giudici supremi hanno ribadito un principio consolidato: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice copia dell’atto di appello. Esso deve, invece, contenere una critica argomentata e specifica proprio contro la sentenza di secondo grado, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Limitarsi a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi con le risposte fornite dal giudice dell’appello, svuota il ricorso della sua funzione e lo rende non specifico, quindi inammissibile. La Corte ha inoltre specificato che la motivazione della sentenza impugnata, riguardo all’attendibilità dell’impronta parziale, era solida e conforme alla giurisprudenza esistente.
L’Attenuante del Danno di Lieve Entità
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che la circostanza attenuante del danno di “speciale tenuità” richiede che il pregiudizio economico sia “lievissimo”, ovvero di valore “pressoché irrisorio”. Nel caso di specie, il furto di un televisore, una penna d’oro e tre collane d’oro e acciaio non poteva in alcun modo essere considerato un danno di entità minima. La valutazione della Corte d’Appello, che aveva negato l’attenuante, è stata quindi ritenuta corretta e in linea con i principi di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si ancorano a principi giuridici chiari. L’inammissibilità del ricorso deriva dalla sua manifesta carenza di specificità, un requisito essenziale per attivare il giudizio di legittimità. Un ricorso che non si confronta criticamente con la decisione impugnata è solo apparentemente un’impugnazione. Sul piano sostanziale, la Corte ha applicato un’interpretazione rigorosa del concetto di “danno di speciale tenuità”, escludendo che potesse applicarsi a un furto di beni di valore non trascurabile. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende è la diretta conseguenza della colpa nell’aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti lezioni pratiche. Per chi intende impugnare una sentenza, è fondamentale elaborare un atto che non si limiti a ripetere le argomentazioni precedenti. È necessario analizzare a fondo la motivazione della sentenza d’appello e costruire una critica mirata, specifica e pertinente. In secondo luogo, la decisione ribadisce che le circostanze attenuanti, come quella del danno lieve, sono soggette a un’interpretazione restrittiva. Tentare di ottenerle in situazioni palesemente non conformi ai requisiti di legge può rivelarsi una strategia processuale inefficace, che conduce a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori costi per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando così un atto non specifico.
Un’impronta digitale parziale è una prova sufficiente per una condanna?
In questo caso, la Corte ha confermato che la motivazione della sentenza di merito sull’attendibilità dell’impronta parziale era appropriata e in linea con la giurisprudenza consolidata, ritenendola quindi una base valida per l’affermazione di responsabilità.
Quando si può ottenere l’attenuante per danno di lieve entità?
L’attenuante del danno di speciale tenuità può essere concessa solo quando il pregiudizio economico causato alla vittima è lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio. Il furto di un televisore e di alcuni gioielli non rientra in questa categoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12586 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
‘ MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha riconosciuto col furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermaz responsabilità sulla base di una impronta digitale parziale nonché in ordine all concessione della attenuante della lieve entità del danno (si trattava di furto in abi televisore, una penna d’oro e tre collane di oro e acciaio).
Alla COGNOME inammissibilità COGNOME del COGNOME ricorso, COGNOME riconducibile COGNOME a COGNOME colpa COGNOME della COGNOME ricorrente COGNOME (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore dell delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amme
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024