Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 10/03/2022 della Corte di appello di L’Aquila, che ha confermato la sentenza in data 06/09/2021 del Tribunale di Vasto, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648 cod. pen..
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen..
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen…
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.
4.1. Tutti i motivi d’impugnazione sono la pedissequa riproduzione delle identiche questioni sollevate con l’impugnazione di merito, correttamente risolte dalla Corte di appello in punto d responsabilità per il reato di ricettazione (pagg. 3 e 4) e alla conseguente impossibilità qualificare il fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., oltre che in punto di negazione circostanza attenuanti generiche (pag. 4), con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME NOME, Rv. 283489); questioni oggi riproposte con il ricorso davanti al giudice della legittimi senza un reale confronto con le ragioni argomentate così come esposte nel provvedimento in esame.
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
4.2. In conseguenza di quanto appena esposto, i motivi di ricorso si risolvono in un’inammissibile proposta di una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, senza che siano esposte censure scrutinabili in sede di legittimità.
Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato qua esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non
manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della va probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
4.3. Quanto alla recidiva, non risulta che sia stata contestata, con la conseguenza che il motivo si mostra privo di correlazione con la sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023
GLYPH