Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa la Mera Ripetizione degli Argomenti
Nel processo penale, il diritto di impugnare una sentenza è un pilastro fondamentale della difesa. Tuttavia, questo diritto deve essere esercitato secondo regole precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: il ricorso non può essere una semplice fotocopia degli argomenti già respinti nei gradi precedenti. Analizziamo questa decisione per capire perché un ricorso inammissibile può segnare la fine del percorso giudiziario e comportare costi aggiuntivi.
L’Analisi del Caso: Un Ricorso Contro una Condanna per Frode
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 640 del codice penale (frode). Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto e sosteneva la mancanza degli elementi costitutivi del reato.
Il problema, tuttavia, non risiedeva tanto nel contenuto delle sue argomentazioni, quanto nel modo in cui sono state presentate alla Suprema Corte. Il ricorso, infatti, si è rivelato una semplice riproposizione delle stesse questioni già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello.
La Specificità come Requisito per un Ricorso Valido
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, i motivi di ricorso devono essere specifici, ovvero devono contenere una critica argomentata e mirata contro le ragioni esposte nel provvedimento che si contesta.
Nel caso in esame, i giudici hanno rilevato che il ricorso era del tutto privo di questa specificità. Anziché confrontarsi con la motivazione della Corte d’Appello e smontarne il ragionamento, il ricorrente si è limitato a una “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello. Un simile approccio rende il ricorso inammissibile perché non assolve alla sua funzione tipica, trasformandosi in un atto meramente apparente.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione tanto sintetica quanto chiara, ha spiegato che il primo motivo di ricorso era “indeducibile”. Questo termine tecnico indica l’impossibilità di portare tale argomento all’attenzione della Corte. La ragione risiede nel fatto che i motivi erano una mera ripetizione di quelli già dedotti in appello e “puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata”.
I giudici hanno qualificato tali motivi come “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettevano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata. In sostanza, il ricorso non dialogava con la sentenza di secondo grado, ma la ignorava, riproponendo doglianze che avevano già trovato una risposta. Questo vizio procedurale ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria ha due conseguenze principali. La prima è che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva, senza possibilità di ulteriori appelli. La seconda è di natura economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali possibilità di accoglimento.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi che sono una mera e pedissequa ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello. Un ricorso del genere è considerato non specifico e solo apparente, perché non formula una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi non adempiono alla loro funzione essenziale, ovvero quella di offrire una critica ragionata e puntuale della decisione del giudice precedente. Si presentano come argomentazioni, ma in realtà non contengono gli elementi di novità o di critica necessari per contestare efficacemente il ragionamento della sentenza di secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il provvedimento stabilisce che, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRINDISI il 04/10/1966
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale sin relazione alla qualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 640 cod. pen. nonché in vi dell’assenza degli elementi costitutivi del reato de qua, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
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Il Preside te