Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve presentare motivi nuovi e specifici che evidenzino un errore di diritto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile per chi si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Questo caso offre uno spunto chiaro per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. La Corte di Appello di Genova, pur riformando parzialmente la prima sentenza per quanto riguarda la qualificazione della recidiva (riconosciuta come ‘specifica’), aveva confermato la sua colpevolezza. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione.
Le Ragioni di un Ricorso Ritenuto Inammissibile
I motivi presentati dall’imputato si concentravano su due punti principali:
1. Errata qualificazione del reato: Si chiedeva di ricondurre la detenzione di cocaina all’ipotesi di reato di lieve entità (comma 5 dell’art. 73), che prevede una pena inferiore.
2. Bilanciamento delle circostanze: Si contestava l’applicazione dell’art. 69 del codice penale, sostenendo che le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute, avrebbero dovuto prevalere sull’aggravante della recidiva specifica, portando a una riduzione della pena.
Nonostante le argomentazioni, la Corte di Cassazione ha troncato sul nascere ogni possibilità di discussione, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Cassazione non ha il compito di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso non erano altro che una pedissequa riproduzione delle censure già presentate, analizzate e motivatamente respinte dalla Corte territoriale. La Corte d’Appello aveva infatti già fornito adeguate argomentazioni giuridiche per giustificare sia la mancata riqualificazione del fatto sia il bilanciamento delle circostanze a sfavore dell’imputato. Proporre nuovamente gli stessi identici punti senza evidenziare un vizio di legittimità (come un’errata interpretazione della legge o una motivazione manifestamente illogica) equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul fatto, cosa che le è preclusa.
Le Conclusioni
La pronuncia è un monito importante: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve basarsi su critiche precise e pertinenti alla sentenza impugnata, evidenziando specifici errori di diritto. La semplice riproposizione di doglianze di merito già disattese non solo non ha speranza di accoglimento, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente. In questo caso, oltre alla conferma della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva mirata e consapevole delle diverse funzioni dei vari gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse identiche argomentazioni già valutate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un giudice di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti o le prove del processo, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano fornito una motivazione logica e coerente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1138 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CARRARA il 25/02/1991
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Massa per aver qualificato la recidiva come specifica e, conseguentemente, rideterminato la pena – ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato per il reato di cui all’art. 7 commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizi della motivazione per l’omessa riqualificazione del fatto ai sensi il fatto ai sen del comma 5 della citata disposizione limitatamente alla detenzione della cocaina; erronea applicazione dell’art. 69 cod. pen. in relazione alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche di cui si invoca la prevalenza sulla recidiva specifica, come riqualificata dalla Corte di appello) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il support di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si veda il foglio 5; quanto al secondo motivo, il foglio 5; quanto al secondo motivo, i fogli 5 e 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente