Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando un Appello Fallisce
Presentare un ricorso in Cassazione non significa avere una terza possibilità di discutere i fatti di un processo. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare le prove. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su critiche generiche e sulla riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e gli errori da non commettere quando si impugna una sentenza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso: Una Critica Generica
Il ricorrente basava il suo appello su diversi punti. Contestava la motivazione della sentenza d’appello, ritenendola carente, e lamentava un’erronea applicazione della legge penale. Inoltre, si doleva della mancata prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva contestata, un fattore che aveva inciso sulla determinazione della pena. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste critiche sono state formulate si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha spiegato che le censure mosse dall’imputato non erano vere e proprie critiche giuridiche, ma semplici ‘doglianze in punto di fatto’. In altre parole, il ricorrente non stava indicando dove il giudice d’appello avesse sbagliato ad applicare una norma, ma stava semplicemente riproponendo la sua versione dei fatti, chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, cosa che non rientra nei suoi poteri.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, i Giudici Supremi hanno sottolineato come il ricorso fosse ‘riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello. Mancava una ‘specifica critica analisi’ delle argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorrente si era limitato a ripetere le sue tesi difensive, senza spiegare perché il ragionamento del giudice di secondo grado fosse giuridicamente errato. La Corte ha evidenziato che anche le questioni relative allo stato di necessità e alla quantificazione del danno erano state correttamente affrontate nella sentenza d’appello. Di conseguenza, non essendoci veri motivi di diritto su cui deliberare, l’appello non poteva nemmeno essere discusso nel merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e preciso, focalizzato esclusivamente sugli errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) commessi dal giudice del grado precedente. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Un ricorso che si limita a criticare genericamente la ricostruzione fattuale o a ripetere argomenti già respinti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza per il ricorrente di vedersi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché era basato su mere lamentele riguardo ai fatti (‘doglianze in punto di fatto’) e si limitava a riproporre argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza muovere una specifica critica giuridica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è ‘riproduttivo di profili di censura già vagliati’?
Significa che l’appello ripete le stesse obiezioni che erano già state presentate, considerate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice del grado di giudizio precedente, senza introdurre nuovi e pertinenti vizi di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna è così diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SABAUDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 640 bis e 483 cod. pen., nonché la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti sulla ritenuta recidiva, è indeducibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre ch riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, anche in relazione all’esclusione dello stato di necessità, alla quantificazione del danno per la part civile);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore