Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che ne ha confermato la condanna per il reato continuato di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen.;
osservato che non deve aversi riguardo alla memoria difensiva presentata il 12 gennaio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, R.v. 263641 – 01, che condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell’art. 611 cod. proc. pen. impone alle parti di deposi memorie entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza camerale», a pena di inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facol deduttive di replica»), il che esime da dilungarsi per rilevare che essa ha solo ribadito quant esposto con il ricorso;
ritenuto che:
-contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274);
-il ricorrente, pur avendo denunciato la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., ha assunto che la sentenza impugnata non ha compiutamente dato conto dei criteri di valutazione impiegati per determinare il trattamento sanzionatorio e non ha attribuito rilevanza alle condizioni personali dell’imputato e al suo comportamento anche dopo la commissione del fatto; dunque, ha prospettato un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta ossia ha unicamente il vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01), come anticipato non utilmente deducibile;
non occorre, pertanto, immorare oltre, segnatamente in ordine alla irrituale allegazione in questa sede di legittimità, peraltro per il tramite di asserti generici, di elemen fatto che deporrebbero in senso contrario rispetto a quanto affermato dal Tribunale (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente