Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13246 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13246 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENARIA REALE il 05/03/1979
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 26 settembre 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 28 marzo 2022 con cui NOME Gabriele era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500, di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al disp riconoscimento della sua responsabilità penale; violazione di legge e vizio motivazione con riguardo alla ritenuta ricorrenza dell’aggravante dell’av cagionato un sinistro stradale, di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analo doglianze eccepite con l’atto di appello – nella quale erano state diffusame esplicate le ragioni di sussistenza della penale responsabilità dell’imputato pp. 4 e ss. della sentenza impugnata), nonché della ricorrenza dell’aggravan prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada (cfr. pp. 6 e s.) – reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attravers presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. pr pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di f che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specif indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fonda dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contest Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025