Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41392 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero che, richiamandosi alla requisitoria scritta, ha chiesto rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo in sede di secondo rinvio disposto dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, l’ultimo dei quali con la pronuncia n. 5597/23 del 25 ottobre 2022, ha confermato la sentenza emessa in data 5 maggio 2006 dal GUP del Tribunale di Salerno, nei confronti di NOME.
2.NOME, mediante i propri difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
2.1 Con i primi due motivi, censura la decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge, contestando la verifica effettuata sulla regolare instaurazione del contraddittorio da parte della Corte distrettuale, senza tener conto della omessa notifica del decreto di citazione in appello ad uno dei difensori di fiducia, così impedendo al medesimo di partecipare al procedimento, con conseguente nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa.
La dedotta violazione è stata così prospettata: l’imputato, in data 1 febbraio 2010, aveva nomiNOME quali propri difensori di fiducia per il giudizio di appello dinanzi alla Corte di Salerno, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME. Nelle more del procedimento, l’imputato aveva revocato la prima, nominando in sua vece l’avvocato NOME COGNOME e confermando la nomina dell’avvocato COGNOME.
La sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Salerno veniva impugnata con ricorso per cassazione dal solo avvocato COGNOME, poiché il COGNOME non era ancora iscritto all’albo dei cassazionisti. La Corte di cassazione, con sentenza n.9840/16, annullava la decisione impugnata, limitatamente alla riconoscibilità RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti di cui all’articolo 73, comma 7, del d.p.r. 309/90 e all’articolo 8 della legge 203/91, rinviando alla Corte d’appello di Napoli, la quale, in sede di rinvio confermava la sentenza impugnata.
Anche quest’ultima decisione era oggetto di ricorso per cassazione, incentrato sul fatto che, dalla documentazione allegata al ricorso e dalla consultazione dell’incarto processuale, risultava presentata dal difensore un’istanza di rinvio per legittimo impedimento, non considerata dalla Corte distrettuale. Il ricorso veniva accolto da questa Sezione, la quale, con sentenza n. 5597/23, annullava la sentenza impugnata e rinviava ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Incidentalmente, il ricorrente evidenzia che anche nel giudizio di secondo grado concluso con la sentenza annullata, non era stato dato avviso al codifensore di fiducia avvocato COGNOME, mai revocato, ma in tal caso la nullità era rimasta assorbita da quella più grave relativa all’omessa valutazione dell’istanza di rinvio
per legittimo impedimento, che aveva impedito l’intervento e l’assistenza del difensore di fiducia in udienza.
Nell’ultimo giudizio in ordine temporale dinanzi alla Corte di appello, deciso con la sentenza qui impugnata, sebbene non fosse mai intervenuta alcuna revoca da parte dell’imputato nei confronti del codifensore avvocato COGNOME, il decreto di citazione a giudizio non era stato notificato a quest’ultimo, integrandosi perciò la nullità prevista dall’articolo 178 del codice di procedura penale, sollevabile, ad avviso dell’odierno ricorrente, anche successivamente al grado di giudizio in cui si è verificata, ovvero con l’unico strumento disponibile costituito dal ricorso per cassazione.
2.2 Con il terzo e quarto motivo, viene eccepita la violazione dell’articolo 73, comma 7, del D.P.R. 309/90, in ordine alla mancata concessione della attenuante della collaborazione, oggetto di censura anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente, dopo aver richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza in ordine alla attenuante di cui al citato articolo 73, comma 7, ha evidenziato che, nel caso di specie, non vi sono ragioni per non riconoscere l’attenuante in parola, atteso che l’imputato ha ammesso i propri addebiti, ha risposto a tutte le domande del pubblico ministero ed ha N fornito elementi utili ai fini della ricostruzione dell rete di narcotraffico, contribuendo ad evitare la futura perpetrazione dei delitti.
Si censura la motivazione offerta dalla Corte d’appello, secondo cui la collaborazione del COGNOME era avvenuta in un periodo successivo, quando l’organizzazione criminale in discorso era stata completamente e definitivamente scompaginata.
2.3 Inoltre, con il quinto motivo, si lamenta altresì la violazione degli artico 132 e 133 del codice penale, per violazione dei criteri previsti sulla quantificazione della pena, in difetto di motivazione sul punto, osservando che, in sede di gravame, la difesa chiedeva altresì la riduzione della pena, lamentando un trattamento sanzioNOMErio alquanto severo rispetto a quello riservato ai correi giudicati separatamente, anche in considerazione del ruolo marginale rivestito dal COGNOME; tuttavia, la richiesta veniva completamente ignorata dalla Corte di appello che, sul punto, non offriva alcuna motivazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
I primi due motivi sono manifestamente infondati.
Si lamenta che la Corte d’appello di Napoli, con l’ultima sentenza oggetto del presente ricorso, abbia omesso di notificare il decreto di citazione a giudizio al codifensore dell’imputato.
La nullità per omessa notificazione è nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178 cod. proc. pen., che può essere rilevata secondo le cadenze indicate dall’art. 180 cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite hanno affermato che il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell’imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato che dell’altro difensore, ritualmente avvisati. (Sez. U, Sentenza n. 22242 del 27/01/2011).
Nel caso di specie, pertanto, il difensore avrebbe dovuto rilevare la nullità i ‘1 . COGNOME E prima della lcietIllazrane della sentenza del grado in cui tale vulnus si è verificato, non essendo intervenute ( e neppure dedotte) cause di impossibilità.
La spiegata censura, non sollevata in appello, è da ritenersi tardiva in questa sede di legittimità.
Risultano manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui l’imputato censura la decisione della Corte territoriale per violazione dell’articolo art. 606 co 1 lett. b) ed e), con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui l’art. 73, comma 7, D.P.R. 309 1990. Nell’esposizione dei suddetti motivi si fa riferimento altresì al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 .
Va premesso che la cognizione della Corte d’appello risultava delimitata da quanto statuito dalla Terza Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 9840/2016, la quale aveva annullato la decisione della Corte di merito, limitatamente alla riconoscibilità RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti di cui all’articolo 73 comma 7, DPR 309/90 e all’articolo 8 della legge 203/91.
In linea generale, si osserva che la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Esso, quando «attacca» le ragioni che sorreggono la decisione, deve enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a una decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254585).
Nel caso in esame, i motivi di ricorso non contengono una specifica ed argomentata censura alle principali ragioni contenute nella decisione impugnata.
Infatti, nel ricorso, con riferimento al terzo ed al quarto motivo, la difesa ha evidenziato che non sarebbero ravvisabili ragioni per non riconoscere al ricorrente l’attenuante, atteso che il medesimo ha ammesso i propri addebiti, ha risposto a tutte le domande del pubblico ministero, ha fornito elementi utili ai fini della ricostruzione della rete di narcotraffico, contribuendo ad evitare la futura perpetrazione dei delitti; egli, – prosegue il ricorrente -, non si è limitato /. n ammettere le proprie responsabilità, ma anche svelato elementi utili ai fini della ricostruzione di tutta la rete di narcotraffico, cercando di distinguere i ruoli d volume di sostanze importate.
La suddetta formulazione è priva di qualsivoglia riferimento ad elementi specifici, utili a dare concreta consistenza ad una generica prospettazione, impedendo in tal modo di apprezzare le ragioni della sua decisività, in vista di una decisione differente.
La Corte d’appello, al contrario, ha logicamente escluso l’applicabilità dell’attenuante di cui all’articolo 8 della legge 203/91, riferita esclusivamente ai delitti di cui all’articolo 416 bis ed a quelli commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare l’attività dell associazioni di tipo mafioso; condizioni non ricorrenti nella specie atteso che al NOME è stato contestato il reato di cui all’articolo 74 del d.p.r. 309/90, non aggravato ai sensi dell’articolo 416 bis cod.pen. .
La Corte distrettuale ha altresì indicato puntualmente gli elementi ostativi alla riconoscibilità RAGIONE_SOCIALE ulteriori attenuanti.
Infatti, ha osservato che la collaborazione del COGNOME è iniziata dopo la sentenza di primo grado, quando tutti gli aspetti relativi al traffico di droga erano già stati svelati dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, acquisite sin 2005; ed ha sottolineato che, come è emerso dal verbale illustrativo della collaborazione del 25 novembre 2009, lo stesso si è sostanzialmente limitato ad ammettere le proprie responsabilità, fornendo dichiarazioni che non hanno rivestito il carattere di rilevanza ai fini della ricostruzione dell’attività di spacc
In linea generale, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, ai fini della applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta RAGIONE_SOCIALE informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire; non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso quella direzione, occorrendo che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire; è pur non essendo necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, è comunque richiesto che l’imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l’individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l’identificazione ( Sez. 6, sentenza n. 9069 del 14 gennaio 2013; Sez. 3, n. 23942 del 1 ottobre 2014; Sez. 6 n. 35995 del 23 luglio 2015; Sez. 4, n. 42463 del 14 giugno 2018).
In ordine all’attenuante della collaborazione di cui all’articolo 74, comma settimo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall’imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l’attività complessiva del sodalizio criminoso (Sez. 2, sent. n. 32907 del 03/05/2017, Rv. 270656 – 01).
Nel ricorso, come si è già ricordato, non è stato prospettato alcun elemento concreto da cui desumere effettivamente la concretizzazione di alcun contributo, assimilabile a quelli a cui le richiamate disposizioni conferiscono efficacia attenuante; ed in ogni caso, non sono state attaccate specificamente le emergenze, ancorate a dati oggettivi, evidenziate nella sentenza impugnata, ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti del ravvedimento operoso e della collaborazione.
3.11 quinto motivo è manifestamente infondato, perché ha come suo unico riferimento specifico il fatto che al ricorrente è stato riservato un trattamento più severo rispetto ai correi, giudicati separatamente, nonostante il ruolo marginale rivestito dallo stesso.
Il tema, oltre che estraneo agli argomenti giuridici demandati al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento (esame RAGIONE_SOCIALE attenuanti del ravvedimento operoso ex art. 73, comma 7, D.P.R. 309/90 e attenuante ex art.8 legge 203/91), è ugualmente generico, atteso che non è neppure indicato a quale posizione assimilabile sia riferito il diverso trattamento.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 25 settembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente