Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Fuga Post-Incidente
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo due principi fondamentali del nostro sistema processuale: il rispetto perentorio dei termini per impugnare e l’onere di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di fuga dopo un incidente stradale, confermata in appello e ora resa definitiva dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: L’incidente e l’Identificazione del Responsabile
La vicenda trae origine da un incidente stradale in cui il conducente di un’autovettura, dopo aver urtato un motociclo, si dava alla fuga senza prestare soccorso. L’imputato, titolare di un’impresa di compravendita di auto usate e proprietario del veicolo coinvolto, veniva condannato sia in primo che in secondo grado per la violazione dell’art. 189 del Codice della Strada.
L’identificazione del conducente, contestata dalla difesa, era stata invece ritenuta certa dai giudici di merito sulla base di un solido quadro probatorio, che includeva:
– Le riprese video di una telecamera di sorveglianza di un negozio vicino al luogo dell’incidente.
– La testimonianza del conducente di un’altra auto che seguiva il motociclo.
– La testimonianza della persona alla guida del motociclo urtato.
– Il riconoscimento fotografico dell’imputato effettuato da uno dei testimoni.
La tesi difensiva, volta a insinuare il dubbio sulla paternità della condotta, era stata liquidata dai giudici come una mera congettura, priva di qualsiasi elemento concreto a supporto.
La Decisione della Corte di Cassazione: Un Duplice Profilo di Inammissibilità
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’errata valutazione della prova e l’ingiustizia della condanna. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni distinte e autonome.
Il Ricorso Inammissibile per Tardività
Il primo, e decisivo, motivo di inammissibilità è di natura puramente procedurale. L’art. 585 del codice di procedura penale stabilisce un termine di quindici giorni per proporre ricorso avverso una sentenza la cui motivazione viene letta contestualmente al dispositivo in udienza. Nel caso di specie, la sentenza della Corte d’Appello era stata comunicata il 20 ottobre 2023, mentre il ricorso per cassazione era stato depositato solo il 18 novembre 2023, ben oltre il termine previsto. Il mancato rispetto di questa scadenza perentoria ha reso, di per sé, il ricorso irricevibile.
La Manifesta Infondatezza del Motivo di Ricorso
Anche a voler superare l’ostacolo della tardività, la Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato. Le censure mosse dall’imputato sono state giudicate del tutto generiche, assertive e non consentite in sede di legittimità. In sostanza, il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche critiche alla logicità o coerenza giuridica della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica, coerente e corretta. I giudici di merito avevano fugato ogni dubbio sull’identificazione del conducente, basando la loro decisione su una pluralità di elementi probatori convergenti.
La Cassazione ha inoltre richiamato il proprio consolidato orientamento in materia di “ragionevole dubbio”. Affinché una tesi difensiva alternativa possa incrinare la certezza della colpevolezza, non basta che sia semplicemente plausibile; è necessario che trovi riscontro in elementi concreti che rendano irrazionale l’ipotesi accusatoria. Una difesa basata su mere congetture, come nel caso di specie, non è idonea a invalidare una ricostruzione dei fatti solidamente provata dall’accusa.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale del rispetto delle regole procedurali, in particolare dei termini di impugnazione, e ribadisce che il ricorso in Cassazione deve fondarsi su vizi di legittimità della sentenza e non può essere un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Qual è il termine per presentare ricorso per cassazione contro una sentenza d’appello con motivazione contestuale, nel contesto del rito cartolare emergenziale?
Il termine per presentare ricorso è di quindici giorni, che decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento, come previsto dall’articolo 585, lettera a), del codice di procedura penale.
Perché il motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato oltre che tardivo?
Perché è stato giudicato assolutamente privo di specificità, del tutto assertivo e riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Firenze che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 189, commi 1,6 e 7 d.lvo n. 285/1992, deducendo violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità e, nello specifico, la censura si riferisce alla regola di giudizio utilizzata per attribui il rilievo di mera congettura alla tesi difensiva tesa ad affermare l’insussistenza di prova certa sulla paternità della condotta in capo all’imputato, il quale era titolare di impresa avente ad oggetto vetture usate, da parte di entrambe le sentenze di merito.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è, in primo luogo, inammissibile in quanto proposto oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 585 lett.a) cod.proc.pen., in caso di ricorso pe cassazione avverso sentenza con motivazione contestuale resa all’esito del giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19; tale il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ex art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. Pen. E nel caso di specie ciò è avvenuto in data 20 ottobre 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato depositato il 18 novembre 2023.
Peraltro, il motivo sopra richiamato è comunque manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità, del tutto assertivo e non consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo dì profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo non incongruo, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che risulta, invece, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
La motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del merito hanno affermato di aver fugato ogni dubbio in ordine alla individuazione del conducente dell’autovettura che determinò l’incidente, facendo riferimento alle risultanze delle riprese video della telecamera di un negozio della zona, alla testimonianza del teste COGNOME ( che si trovava alla guida di una autovettura posta in posizione posteriore rispetto al motociclo urtato) ed alla testimonianza del conducente dello stesso motociclo urtato. Inoltre, appurata la complessiva credibilità dei testi, l’identificazione dell’imputato è stata collegata al riconoscimento fotografico effettuato dal teste COGNOME, confermato in sede testimoniale, ed al dato che l’auto in questione era di proprietà del medesimo imputato. Pertanto, la tesi difensiva alternativa, non essendo basata su alcun
concreto elemento storico circostanziato, non poteva trovare accoglimento, risolvendosi in mera congettura.
Tale motivazione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo la quale la condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un’alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa. (La Corte ha precisato che il dubbio ragionevole non può fondarsi su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile) (Sez. 4, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009 Ud. (dep. 17/12/2009) Rv. 245879 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am mende.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2024 La Consigliera est. COGNOME La INDIRIZZO,14iente