Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede ben più che una semplice riproposizione delle proprie ragioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici e ripetitivi. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere come la Corte valuti la specificità degli atti e la sussistenza della recidiva.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali: contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna e la sussistenza dell’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su un’analisi rigorosa dei motivi presentati, entrambi ritenuti non meritevoli di accoglimento. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato a questa conclusione.
Il Primo Motivo: La Ripetizione dei Motivi di Appello
Il primo punto contestato dal ricorrente riguardava la motivazione della sentenza di condanna. La Cassazione ha liquidato questo motivo come inammissibile perché si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si era limitato a ricopiare i motivi del precedente grado di giudizio, senza formulare una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. Secondo la Corte, un ricorso di questo tipo è solo ‘apparente’ e non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di contestare in modo mirato i vizi logici o giuridici della decisione di merito.
Il Secondo Motivo e la Valutazione della Recidiva
Anche il secondo motivo, che contestava l’applicazione della recidiva, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha sottolineato come il giudice di merito avesse applicato correttamente i principi giurisprudenziali. La valutazione della recidiva, infatti, non può basarsi unicamente sulla gravità dei reati precedenti o sul tempo trascorso. Il giudice, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, deve esaminare in concreto il legame tra il nuovo reato e le condanne passate. Deve verificare se la condotta criminale pregressa sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia agito come ‘fattore criminogeno’ per il reato attuale. Nel caso di specie, i numerosi precedenti penali dell’imputato, anche per reati contro il patrimonio, giustificavano ampiamente la conclusione del giudice di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce due lezioni importanti per la pratica legale. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre vecchie argomentazioni. È necessario individuare e criticare con precisione i punti deboli della sentenza impugnata. In secondo luogo, la valutazione della recidiva è un’analisi sostanziale della personalità criminale del reo, non un automatismo. La Corte conferma che i precedenti penali sono un elemento cruciale per determinare se l’inclinazione a delinquere del soggetto abbia influenzato la commissione del nuovo reato, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Secondo la Corte, un ricorso è inammissibile quando si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello, senza svolgere una critica argomentata e specifica avverso la sentenza impugnata, risultando così solo ‘apparente’.
Come viene valutata la recidiva da un giudice?
Il giudice non deve basarsi solo sulla gravità o sulla data dei reati passati, ma deve esaminare concretamente, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., se le precedenti condanne indichino una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha influito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44140 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 26/05/1979
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3 ove si richiamano i numerosi precedenti penali, anche relativi a reati contro il patrimonio) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.