Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Riproduttivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati sono una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso, riguardante un reato di evasione, mette in luce i limiti del giudizio di legittimità e il consolidato principio dell’autonomia del giudice di merito nella valutazione sanzionatoria.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di condanna, in particolare per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento di attenuanti legate alla recidiva. Il ricorrente, tuttavia, non ha introdotto nuovi profili di violazione di legge, ma ha riproposto le stesse censure già avanzate e rigettate dal giudice d’appello.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o dell’innocenza, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità, confermando così la decisione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha evidenziato la natura meramente riproduttiva dei motivi del ricorso. Essi si limitavano a ripetere le critiche già mosse alla sentenza di primo grado, critiche che la Corte d’Appello aveva già disatteso con argomentazioni giuridiche corrette. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Proporre nuovamente le stesse questioni fattuali senza sollevare vizi di legittimità rende il ricorso inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio è una prerogativa esclusiva del giudice di merito. La sua valutazione non può essere sindacata in Cassazione se, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione ‘esauriente e logica’. Il giudice d’appello aveva correttamente giustificato il diniego dell’esclusione della recidiva sulla base della conclamata pericolosità sociale del soggetto. Tale pericolosità era stata desunta da due elementi specifici: la ‘collezione’ di condanne precedenti e le modalità pianificate e potenzialmente durature dell’allontanamento dal regime di detenzione domiciliare.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Un appello che si limita a riproporre le stesse argomentazioni fattuali è destinato a essere dichiarato inammissibile. Inoltre, viene riaffermato che le valutazioni del giudice di merito, come quelle sulla pena e sulla pericolosità sociale, sono insindacabili in sede di legittimità se sorrette da una motivazione logica, completa e non contraddittoria. Per l’imputato, ciò si traduce non solo nella conferma della condanna, ma anche nell’onere di sostenere le spese processuali e una sanzione pecuniaria aggiuntiva.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Può la Corte di Cassazione modificare la pena decisa dai giudici di primo e secondo grado?
No, la valutazione della sanzione e del trattamento sanzionatorio è di esclusiva competenza del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione a supporto di tale decisione è illogica, contraddittoria o manifestamente carente, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Quali elementi sono stati considerati per confermare la pericolosità sociale del ricorrente?
I giudici hanno confermato la pericolosità sociale basandosi su due elementi principali: la numerosa serie di condanne precedenti riportate dal soggetto e le modalità preordinate e verosimilmente durature con cui aveva pianificato e attuato l’allontanamento dal regime di detenzione domiciliare.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6141 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6141  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCOLO NOME nato a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di esclusione della recidiva, poiché la pericolosità sociale è stata ritenuta confermata dalla “collezione” di condanne (cfr. s.i. a pag. 3) e dalle modalità preordinate (e verosimilmente perduranti) dell’allontanamento dal regime di detenzione domiciliare;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024