Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, è soggetto a rigidi requisiti di ammissibilità. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: non basta riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello per ottenere una revisione del caso. La Corte ha infatti dichiarato un ricorso inammissibile proprio perché i motivi erano una semplice ripetizione di quelli precedenti, mancando di una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere la funzione del ricorso per cassazione e gli errori da evitare per non vederlo respinto in via preliminare.
Il Caso in Esame: Un Appello Privo di Novità
La vicenda processuale ha visto due imputati ricorrere in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. I ricorrenti lamentavano un vizio di motivazione e un’errata applicazione della legge penale in relazione ai reati contestati, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio. Le loro doglianze, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Suprema Corte ha rilevato che i motivi addotti non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e puntualmente disatteso dalla Corte di merito nel giudizio di secondo grado. In sostanza, gli imputati si sono limitati a ripresentare le stesse identiche difese, senza confrontarsi criticamente con le ragioni che avevano portato alla loro condanna in appello.
Ricorso Inammissibile: i Principi Affermati dalla Corte
Il cuore della decisione si fonda sulla funzione tipica del ricorso per cassazione. Questo strumento non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito dei fatti, ma un controllo sulla legittimità e sulla correttezza logico-giuridica della decisione impugnata. Per questa ragione, è essenziale che il ricorso non si limiti a una sterile ripetizione, ma sviluppi una “critica argomentata” avverso la sentenza di secondo grado.
La Corte ha qualificato i motivi come “non specifici”, proprio perché omettevano di assolvere a questa funzione critica. Un ricorso inammissibile è, quindi, quello che non riesce a individuare e contestare con precisione i punti deboli o gli errori logico-giuridici presenti nella motivazione della sentenza precedente. Riproporre le stesse tesi equivale a ignorare le risposte già fornite dal giudice d’appello, rendendo il ricorso inutile ai fini del giudizio di legittimità.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato per i ricorrenti un’ulteriore conseguenza negativa. Sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi impegna la Corte con ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, non ammissibili.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che i ricorsi non superavano la soglia di ammissibilità. Essi erano fondati su motivi che si risolvevano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Questa mancanza di specificità ha impedito ai ricorsi di svolgere la loro funzione essenziale, ovvero quella di presentare una critica strutturata e ragionata contro la sentenza oggetto di impugnazione. Pertanto, la Corte ha ritenuto di non poter procedere all’esame del merito delle questioni sollevate.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante per la prassi legale. Per affrontare con successo un ricorso in Cassazione, è indispensabile elaborare motivi di impugnazione che siano nuovi, specifici e che si confrontino direttamente con la motivazione della sentenza d’appello, evidenziandone le presunte criticità. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La specificità e la capacità di critica argomentata sono, dunque, i pilastri su cui deve fondarsi un efficace ricorso per cassazione.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Quando si limita a ripetere pedissequamente i motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa intende la Corte per motivi di ricorso “non specifici”?
La Corte intende motivi che non adempiono alla funzione di critica argomentata della decisione impugnata, risolvendosi in una mera riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi dalla corte di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito inutilmente la Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47467 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47467 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VISCIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 1:10 e 641 cod. pen., nonché la violazione della legge penale in ordine agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore