Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un appello, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e critici nei confronti delle argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando queste regole non vengono rispettate, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria per due distinti reati: furto pluriaggravato e violazione delle norme sull’immigrazione (art. 10-bis D.Lgs. 286/1998), relative alla permanenza illegale nel territorio dello Stato.
Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. L’obiettivo del ricorso era contestare diversi punti della decisione della Corte d’Appello, tra cui la qualificazione del fatto, la sussistenza delle circostanze aggravanti, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’entità della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non stabilisce se l’imputato avesse ragione o torto sui singoli punti), ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a dare inizio a un vero e proprio giudizio di legittimità.
Come conseguenza diretta, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile?
La ragione fondamentale dietro la decisione della Cassazione risiede nella natura stessa dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha rilevato che tutti i motivi di ricorso erano meramente “riproduttivi” di censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito.
In altre parole, la difesa non ha formulato una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza d’appello. Si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già avanzate nel precedente grado di giudizio, senza spiegare perché il ragionamento della Corte d’Appello fosse errato in punto di diritto. Il ricorso per Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità dove si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Corte ha specificato che questa carenza di specificità riguardava tutti gli aspetti contestati:
* Il tentativo: le argomentazioni erano le stesse già respinte in appello.
* Le circostanze aggravanti: non veniva mossa una critica mirata al ragionamento della Corte territoriale.
* Le attenuanti generiche e l’entità della pena: anche su questi punti, il ricorso si limitava a una generica doglianza, senza un confronto argomentativo con la sentenza impugnata.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’onere di specificità dei motivi di impugnazione. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario costruire un’argomentazione giuridica che demolisca, punto per punto, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. Un ricorso che si limita a ripetere vecchie difese è destinato a essere respinto, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la definitività della condanna. Questo caso serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione, specialmente dinanzi alla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Come nel caso analizzato, ciò avviene se i motivi sono generici o si limitano a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica e pertinente alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “riproduttivi”?
Significa che i motivi presentati nell’atto di ricorso non sono originali né specificamente critici verso la sentenza che si impugna, ma si limitano a copiare o ripetere le argomentazioni e le difese già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio, come quello d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La principale conseguenza è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7982 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7982 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/12/2002
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ne ha confermato la condanna per i reati di furto pluriaggravato (capo A) e di cui art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (capo B);
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e 6 sul tentativo; pagg. 6-8 sulle circostanze aggravanti; pagg. 12 e 13 sul diniego delle attenuanti generiche e sulla entità della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025