Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce lo stop ai motivi ripetitivi
Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più temuti nel processo penale, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando ciò accade, sottolineando un principio fondamentale: non si può presentare in Cassazione una semplice fotocopia dei motivi già discussi e respinti in appello.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo ricorso era la contestazione della propria responsabilità concorsuale, ovvero il suo presunto coinvolgimento nel reato insieme ad altri soggetti. L’imputato sosteneva che la sua colpevolezza non fosse stata provata adeguatamente e che la qualificazione giuridica del fatto fosse errata.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha rilevato un vizio insanabile. I giudici hanno constatato che le doglianze (cioè i motivi di lamentela) presentate dall’imputato non erano altro che una “mera riproduzione” di quelle già avanzate nell’atto di appello. La Corte d’Appello aveva già fornito una risposta “ampia e motivata” a tali questioni, in particolare nella parte della sentenza dedicata alla qualificazione giuridica del fatto. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti di specificità richiesti per un giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio consolidato. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse identiche argomentazioni fattuali. Il suo scopo è, invece, quello di verificare la corretta applicazione della legge (violazioni di legge) e la logicità della motivazione (vizi di motivazione) da parte del giudice precedente.
Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già esaminati e rigettati, senza individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella sentenza impugnata, esso perde la sua funzione e diventa, appunto, inammissibile. La Corte ha quindi ritenuto che non vi fossero nuovi elementi o profili di illegittimità da valutare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dal punto di vista pratico, questa ordinanza rappresenta un monito importante: per avere una possibilità di successo in Cassazione, è essenziale che l’atto di ricorso sia redatto in modo specifico, critico e innovativo rispetto ai precedenti gradi di giudizio. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario dimostrare, con argomentazioni giuridiche puntuali, dove e come il giudice d’appello abbia sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le argomentazioni presentate erano una mera riproduzione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, alla quale quest’ultima aveva già fornito un’ampia risposta.
Qual era l’oggetto principale delle lamentele del ricorrente?
Le lamentele (doglianze) riguardavano la violazione di legge in merito all’affermazione della sua responsabilità concorsuale nel reato contestato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46642 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46642 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L
N. 24310/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze di cui all’unico motivo di ricorso – attinenti alla violazione di legge in merito all’affermazione della responsabilità concorsuale dell’imputato – sono meramente riproduttive di quelle svolte nell’atto di appello, cui la Corte ha fornito ampia risposta trattando della qualificazione giuridica del fatto (v. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023